LEGGE REGIONALE 16 giugno 1984, n. 33
ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE CONCERNENTE I TRASPORTI PUBBLICI LOCALI ALLE NORME DI PRINCIPIO POSTE DALLA LEGGE 10 APRILE 1981 N. 151 E RIORDINAMENTO DELLE RELATIVE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 79 del 18 giugno 1984
Art. 29
Piani di bacino
L'art. 8 della Legge regionale 1 dicembre 1979 n. 45, è sostituito dal seguente:
" Le Province ed il Circondario di Rimini sono delegati ad adottare il piano dei trasporti di bacino.
Le Province di Bologna e di Forlì adottano il piano di bacino d' intesa con le Assemblee dei Comuni di cui agli ambiti territoriali n. 23 e n. 39 previsti dalla Legge regionale 29 agosto 1979 n. 28.
- la definizione del complesso organico dei servizi costituenti la rete di bacino, comprese le linee interbacino e le relative infrastrutture;
- la determinazione delle entità delle caratteristiche e dell'oggetto delle imprese pubbliche di gestione;
- le indicazioni circa l'adeguamento della rete viaria di bacino alle esigenze del traffico;
- i criteri specifici di coordinamento fra i vari modi di trasporto e fra i servizi pubblici urbani, di bacino e interbacino di linea, nonchè fra detti servizi e quelli di piazza a noleggio con conducente;
- le previsioni economico - finanziarie di investimento e di gestione dei servizi, nonchè l'indicazione delle relative fonti di finanziamento.
La Giunta regionale, d' intesa con le Province ed il Circondario di Rimini, convoca le conferenze di bacino sui trasporti.
I piani di bacino sono approvati dal Consiglio regionale. "