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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1984, n. 33

ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE CONCERNENTE I TRASPORTI PUBBLICI LOCALI ALLE NORME DI PRINCIPIO POSTE DALLA LEGGE 10 APRILE 1981 N. 151 Sito esterno E RIORDINAMENTO DELLE RELATIVE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 79 del 18 giugno 1984

Art. 3
Domanda di concessione
La domanda di concessione per una o più linee distintamente considerate, ai sensi del primo comma dell'art. 5 della presente legge, deve contenere:
1) l'itinerario del servizio, illustrato da cartina in scala opportuna;
2) l'elenco delle fermate;
3) il programma di esercizio;
4) attestazione degli enti ed uffici competenti circa l'idoneità del percorso e delle fermate, ai sensi del DPR 11 luglio 1980 n. 753 Sito esterno;
5) l'indicazione del tipo e delle caratteristiche dei veicoli da impiegare;
6) gli orari delle corse;
7) la dimostrazione della domanda di trasporto, illustrata nelle sue componenti qualitative e quantitative;
8) il piano finanziario, a dimensione annuale, di gestione del servizio.
La concessione è accordata in base ad apposito disciplinare comprendente le condizioi di ordine tecnico, amministrativo ed economico, che regolano la concessione stessa.
La domanda di concessione per il complesso delle linee di servizio interessanti un' area territoriale omogenea contiene tra l'altro indicazioni e proposte in merito al contenuto della convenzione organizzativa, di cui al secondo comma dell'art. 5 della presente legge.
Il disciplinare di concessione definitiva stabilisce la misura della cauzione da versare dal concessionario a garanzia degli obblighi posti a suo carico.
Sono escluse dal versamento della cauzione le Aziende speciali di cui al TU n. 2578/ 1925, nonchè i Comuni e le Province e loro consorzi per le gestioni in economia.
La cauzione è fissata in misura pari all'1% degli introiti previsti per il primo esercizio, con un massimo non superiore a L.100.000. Qualora l'impresa sia titolare di più di una concessione, il totale delle cauzioni da versare non può essere superiore a L.500.000. La cauzione produce interessi a favore dell'impresa e può essere surrogata da fidejussione bancaria di equivalente ammontare.
Il disciplinare di concessione, o la convenzione organizativa, di cui al secondo comma dell'art. 5 della presente legge, è firmato presso la sede dell'ente concedente; la firma del concessionario può essere autenticata da un funzionario all'uopo delegato, il quale tiene apposito registro.

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