LEGGE REGIONALE 16 giugno 1984, n. 33
ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE CONCERNENTE I TRASPORTI PUBBLICI LOCALI ALLE NORME DI PRINCIPIO POSTE DALLA LEGGE 10 APRILE 1981 N. 151 E RIORDINAMENTO DELLE RELATIVE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 79 del 18 giugno 1984
Art. 30
Revisione dei piani di bacino
L'art. 9 della Legge regionale 1 dicembre 1979 n. 45, è sostituito dal seguente:
" Il Consiglio regionale, se ritiene il piano di bacino non rispondente al contenuto del piano regionale integrato dei trasporti, lo rinvia alle Province o al Circondario di Rimini assegnando loro un congruo termine per provvedere alle necessarie modificazioni.
Le procedure per la revisione dei piani di bacino sono definite con atto amministrativo del Consiglio regionale. "