LEGGE REGIONALE 16 giugno 1984, n. 33
ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE CONCERNENTE I TRASPORTI PUBBLICI LOCALI ALLE NORME DI PRINCIPIO POSTE DALLA LEGGE 10 APRILE 1981 N. 151 E RIORDINAMENTO DELLE RELATIVE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 79 del 18 giugno 1984
Art. 31
L'art. 24 della Legge 1 dicembre 1979 n. 45 , è così sostituito:
I tipi di tariffa sui servizi pubblici automobilistici e filoviari ordinari di linea di bacino ed interbacino per trasporto viaggiatori sono i seguenti:
- di corsa semplice;
- di corse multiple.
I prezzi per le singole relazioni di trasporto sono determinati, almeno annualmente, dalla Giunta regionale in base ai principi generali di cui all'art. 6 della Legge 10 aprile 1981 n. 151 , e di cui all'art. 23 della Legge regionale 1 dicembre 1979 n. 45, in rapporto inverso alla distanza ed al numero di corse, ed in conformità ai seguenti criteri:
a) in relazione alla distanza più breve fra due fermate con frazionamento di tariffa ed alle fasce chilometriche fra le quali interviene variazione di prezzo;
b) in relazione al numero dei mezzi utilizzati e/ o al numero degli attraversamenti di barriere zonali, intendendosi per tali i confini fra zone territoriali omogenee ai fini tariffari.
La Giunta regionale emana disposizioni per disciplinare la individuazione delle fermate con frazionamento di tariffa nonchè le zone territoriali di cui alla lettera b) del precedente comma.