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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1984, n. 33

ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE CONCERNENTE I TRASPORTI PUBBLICI LOCALI ALLE NORME DI PRINCIPIO POSTE DALLA LEGGE 10 APRILE 1981 N. 151 Sito esterno E RIORDINAMENTO DELLE RELATIVE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 79 del 18 giugno 1984

Art. 32
Modalità tariffarie
L'art. 25 della Legge regionale 1 dicembre 1979 n. 45, è sostituito dal seguente:
" Sui servizi di bacino ed interbacino la Giunta regionale stabilisce:
a) le modalità di utilizzazione e l'ambito di utenza, di tempo e di spazio entro i quali rendere validi i tipi di tariffa previsti al precedente art. 24;
b) le norme per il trasporto dei bagagli e colli accompagnati nonchè le tariffe e le relative norme per il trasporto dei bagagli e colli non accompagnati, tenendo conto degli obblighi di servizio postale.
Il viaggiatore provvisto di titolo di viaggio ha diritto di utilizzarlo su rotte comuni a più linee anche se servite da imprese diverse. La Giunta regionale promuove appositi accordi per la emissione di titoli di viaggio e per la ripartizione dei proventi; in mancanza di detti accordi, la Giunta regionale provvede d' ufficio sentite le imprese interessate e tenendo conto dei criteri di cui al terzo comma dell'articolo precedente.
I soggetti esercenti possono altresì convenire con l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e/ o con le ferrovie concesse, l'utilizzazione di titoli di viaggio su percorsi promiscui e cumulativi. "

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