LEGGE REGIONALE 16 giugno 1984, n. 33
ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE CONCERNENTE I TRASPORTI PUBBLICI LOCALI ALLE NORME DI PRINCIPIO POSTE DALLA LEGGE 10 APRILE 1981 N. 151 E RIORDINAMENTO DELLE RELATIVE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 79 del 18 giugno 1984
Art. 33
Tariffe urbane
L'art. 29 della Legge regionale 1 dicembre 1979 n. 45, è sostituito dal seguente:
" L'ordinamento tariffario dei servizi pubblici automobilistici e filoviari ordinari urbani di competenza comunale deve coordinarsi con quello dei servizi di bacino ed interbacino secondo le tipologie indicate al precedente art. 24.
La Giunta regionale emana direttive in ordine alle modalità di utilizzazione ed agli ambiti spaziali e temporali di utenza entro i quali rendere validi i tipi di tariffa previsti dal precedente primo comma.
Per i servizi classificati urbani intercomunali, a richiesta del Comune nel quale si svolge la maggior parte del percorso, può essere consentita la adozione della stessa tariffa applicata ai servizi urbani istituiti dal Comune stesso. In ogni altro caso si applicano le tariffe previste per i servizi di bacino e interbacino. "