LEGGE REGIONALE 16 giugno 1984, n. 33
ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE CONCERNENTE I TRASPORTI PUBBLICI LOCALI ALLE NORME DI PRINCIPIO POSTE DALLA LEGGE 10 APRILE 1981 N. 151 E RIORDINAMENTO DELLE RELATIVE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 79 del 18 giugno 1984
Art. 34
Prezzi minimi
L'art. 31 della Legge regionale 1 dicembre 1979 n. 45, è sostituito dal seguente:
" I prezzi minimi sui servizi pubblici automobilistici e filoviari ordinari urbani sono determinati almeno annualmente dalla Giunta regionale in base ai principi generali di cui all'art. 23 della Legge regionale 1 dicembre 1979 n. 45, e di quanto previsto dall'art. 6 - lettere b) e c) della Legge 10 aprile 1981 n. 151 .
La Giunta regionale potrà autorizzare l'adozione di tariffe cumulative dei servizi urbani con quelli di bacino e interbacino. "