Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1984, n. 33

ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE CONCERNENTE I TRASPORTI PUBBLICI LOCALI ALLE NORME DI PRINCIPIO POSTE DALLA LEGGE 10 APRILE 1981 N. 151 Sito esterno E RIORDINAMENTO DELLE RELATIVE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 79 del 18 giugno 1984

Art. 36
Sanzioni amministrative
Il quarto ed il quinto comma dell'art. 33 della Legge regionale 1 dicembre 1979 n. 45, sono sostituiti dai seguenti:
" I viaggiatori che circolano su linee urbane, di bacino, interbacino e interregionali di competenza regionale, sprovvisti di regolare documento di viaggio, oltre a corrispondere il prezzo della corsa sono soggetti ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma non inferiore a Lire settemilacinquecento e non superiore a Lire quarantacinquemila. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti alla Regione, la quale provvederà a destinarli ad incremento dei capitoli di spesa relativi ai contributi di esercizio.
La sanzione amministrativa è applicata secondo le disposizioni della Legge statale 24 novembre 1981 n. 689 e dalla normativa regionale di disciplina delle sanzioni amministrative di competenza della Regione stessa. L'accertamento e la contestazione immediata, ai sensi degli artt. 13 e 14 della Legge statale n. 689/ 1981 sopracitata, possono essere svolti dagli agenti incaricati dell'effettuazione del controllo dalle imprese che esercitano il servizio di trasporto. "

Espandi Indice