LEGGE REGIONALE 16 giugno 1984, n. 33
ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE CONCERNENTE I TRASPORTI PUBBLICI LOCALI ALLE NORME DI PRINCIPIO POSTE DALLA LEGGE 10 APRILE 1981 N. 151 E RIORDINAMENTO DELLE RELATIVE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 79 del 18 giugno 1984
Art. 38
Ulteriori tipologie di titoli di viaggio
L'art. 36 della Legge 1 dicembre 1979 n. 45 , è sostituito dal seguente:
" La Giunta regionale, nel rispetto dei criteri direttivi indicati dal precedente articolo 23, può autorizzare, anche in via sperimentale, l'adozione di altre tipologie di titoli di viaggio.
La Giunta regionale, nel rispetto delle norme contenute nell'art. 6 della Legge 10 aprile 1981 n. 151 , sentita la competente Commissione consiliare, può accordare, con proprio atto, concessioni di viaggio gratuite o ridotte, rispetto alla tariffa ordinaria, a determinate categorie di utenti. "