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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1984, n. 33

ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE CONCERNENTE I TRASPORTI PUBBLICI LOCALI ALLE NORME DI PRINCIPIO POSTE DALLA LEGGE 10 APRILE 1981 N. 151 Sito esterno E RIORDINAMENTO DELLE RELATIVE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 79 del 18 giugno 1984

Art. 38
Ulteriori tipologie di titoli di viaggio
L'art. 36 della Legge 1 dicembre 1979 n. 45 Sito esterno, è sostituito dal seguente:
" La Giunta regionale, nel rispetto dei criteri direttivi indicati dal precedente articolo 23, può autorizzare, anche in via sperimentale, l'adozione di altre tipologie di titoli di viaggio.
La Giunta regionale, nel rispetto delle norme contenute nell'art. 6 della Legge 10 aprile 1981 n. 151 Sito esterno, sentita la competente Commissione consiliare, può accordare, con proprio atto, concessioni di viaggio gratuite o ridotte, rispetto alla tariffa ordinaria, a determinate categorie di utenti. "
Sito esterno

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