LEGGE REGIONALE 16 giugno 1984, n. 33
ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE CONCERNENTE I TRASPORTI PUBBLICI LOCALI ALLE NORME DI PRINCIPIO POSTE DALLA LEGGE 10 APRILE 1981 N. 151 E RIORDINAMENTO DELLE RELATIVE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 79 del 18 giugno 1984
Art. 39
Interventi finanziari per investimenti
Il numero 1 del primo comma dell'art. 1 della Legge regionale 1 febbraio 1982 n. 7, è sostituito dal seguente:
Contributi nella misura massima del 75% della spesa ammissibile destinati:
a) all'acquisto di autobus, tram, filobus di tipo unificato ai sensi dell'art. 17 del decreto legge 13 agosto 1975 n. 377 , convertito, con modificazioni, nella Legge 16 ottobre 1975 n. 493 , e di altri mezzi di trasporto di persone, terrestri;
b) alla costruzione e ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di tecnologie di controllo, di officine - deposito con le relative attrezzature e di sedi. Per la costruzione e l'ammodernamento di sedi o di officine - deposito, non può essere destinato più del 25% della somma assegnata alla Regione Emilia - Romagna, ai sensi della Legge 10 aprile 1981 n. 151 . Il predetto limite massimo può subire variazioni nel singolo programma annuale, purchè vengano rispettati i limiti di destinazione nel quadriennio 1981- 1984 fissati dall'art. 11 della Legge 10 aprile 1981 n. 151 .
Il terzo comma è sostituito dal seguente:
" I veicoli acquistati e le opere realizzate con gli interventi finanziari di cui alla presente legge non potranno essere alienati senza il preventivo assenso, sentita la competente Commissione consiliare, per quanto riguarda le opere, della Giunta regionale, la quale determina - per la quota riferibile ai predetti interventi finanziari - la destinazione delle somme ricavate. La temporanea ed eccezionale destinazione dei veicoli ed opere predette ad uso diverso dal servizio pubblico di linea è subordinata, oltre che agli adempimenti imposti dal vigente Codice della strada, ad espressa autorizzazione della Giunta regionale "
Alla fine del terzo comma dell'art. 40 della Legge regionale 1 dicembre 1979 n. 45, sono aggiunte le parole:
" corredate da fatture o stati di avanzamento ".