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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1984, n. 33

ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE CONCERNENTE I TRASPORTI PUBBLICI LOCALI ALLE NORME DI PRINCIPIO POSTE DALLA LEGGE 10 APRILE 1981 N. 151 Sito esterno E RIORDINAMENTO DELLE RELATIVE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 79 del 18 giugno 1984

Art. 4
Linea di trasporto pubblico
Ai sensi della presente legge, si intende per linea un serzio svolto su strada a mezzo di autobus o filobus avente lo scopo di collegare due o più località poste su di un itinerario stradale potenzialmente diretto, ed idoneo a soddisfare esigenze di mobilità della utenza gravitante sul predetto itineraio. Ai fini della esatta individuazione della linea, si considera che:
1) ogni itienraio costituisce una linea;
2) non costituiscono linea autonoma:
- i programmi di esercizio, limitati ad un solo tratto dell'itinerario;
- la presenza di una o più diramazioni, intendendosi per tale quell'itinerario necessario ad assicurare un collegamento con una o più località posta al di fuori dell'itinerario principale, percorso nell'ambito della stessa corsa nei due sensi di marcia. L'istituzione della diramazione deve consentire i collegamenti sia a monte che a valle della diramazione stessa;
- la presenza di una o più deviazioni, ossia itinerari non percorsi da tutte le corse in quanto costituenti un collegamento con una o più località poste al di fuori dell'itinerario principale, caratterizzato dal distacco del trasporto in un punto dell'itinerario principale e dal rientro in un punto successivo, idoneo ad assicurare, nel contempo, i collegamenti dell'area servita con le località poste sia a monte che a valle della deviazione stessa;
- la presenza di prolungamenti a monte o a valle dell'itinerario, estendendosi oltre il punto dei capilinea, per un numero limitato di corse e/ o per un periodo limitato di tempo, destinati a collegamenti con località non normalmente servite.
Nel caso di più itinerari fra due estremi o parte di essi, si fa luogo allla istituzione di più linee, salvo i percorsi da qualificare deviazioni.

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