LEGGE REGIONALE 16 giugno 1984, n. 33
ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE CONCERNENTE I TRASPORTI PUBBLICI LOCALI ALLE NORME DI PRINCIPIO POSTE DALLA LEGGE 10 APRILE 1981 N. 151 E RIORDINAMENTO DELLE RELATIVE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 79 del 18 giugno 1984
Art. 40
Modi e categorie di trasporto
Il quinto, sesto e settimo comma dell'art. 42 della Legge regionale 1 dicembre 1979 n. 45, nel testo risultante dall'art. 4 della Legge regionale 1 febbraio 1982 n. 7, sono sostituiti dai seguenti:
" I modi e le categorie di trasporto sono cos젤efiniti: Automobilistici e filoviari: Servizi urbani di linea per viaggiatori Servizi di bacino ed interbacino di linea per viaggiatori Tramviari Servizi tramviari urbani Servizi tramviari di bacino ed interbacino
Nei casi di imprese che svolgano in maniera assolutamente prevalente servizi di una categoria ed in misura del tutto marginale servizi dellaltra categoria, il servizio marginale deve intendersi quale complementare allaltro.
La Giunta regionale provvede alla determinazione del costo economico standardizzato del servizio e dei ricavi del taffico presunto di cui al precedente comma, sentita la Commissione consiliare competente.
La Giunta regionale, sulla base dei criteri di cui ai commi precedenti, concede annualmente i contributi sulle spese di gestione agli enti, aziende ed imprese di cui al primo comma del presente articolo, in via preventiva sulla base delle percorrenze autorizzate ed effettivamente esercitate nellanno precedente, tenuto conto di eventuali modifiche nei programmi di esercizio e in sede di successivo conguaglio in base alle percorrenze effettuate nellanno cui si riferiscono i contributi stessi.