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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1984, n. 33

ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE CONCERNENTE I TRASPORTI PUBBLICI LOCALI ALLE NORME DI PRINCIPIO POSTE DALLA LEGGE 10 APRILE 1981 N. 151 Sito esterno E RIORDINAMENTO DELLE RELATIVE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 79 del 18 giugno 1984

Art. 41
Assegnazioni per la delega
Il secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'art. 54 della Legge regionale 1 dicembre 1979 n. 45, sono sostituiti dal seguente:
" La Giunta regionale definisce annualmente, d' intesa con gli enti ed organi delegati, le assegnazioni dei mezzi finanziari e del personale necessari alla gestione delle funzioni delegate. "

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