LEGGE REGIONALE 16 giugno 1984, n. 33
ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE CONCERNENTE I TRASPORTI PUBBLICI LOCALI ALLE NORME DI PRINCIPIO POSTE DALLA LEGGE 10 APRILE 1981 N. 151 E RIORDINAMENTO DELLE RELATIVE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 79 del 18 giugno 1984
Art. 42
Disposizioni abrogate
Sono abrogati i commi quarto e quinto dell'art. 10; gli articoli 11, 12, 14, 15; il primo ed il secondo comma dell'art. 16; gli articoli 17, 20, 26 e 27, nonchè l'ultimo comma dell'art. 40 della Legge regionale 1 dicembre 1979 n. 45.
Sono altres젡brogati il terzo e il quarto comma dell'art. 38 della Legge regionale 1 dicembre 1979 n. 45, nel testo risultante dall'art. 1 della Legge regionale 1 febbraio 1982 n. 7; il terzo comma dell'art. 42 della Legge regionale 1 dicembre 1979 n. 45, nel testo risultante dall'art. 4 della Legge regionale 1 febbraio 1982 n. 7, nonchè l'art. 9 della predetta Legge regionale 1 febbraio 1982 n. 7.