LEGGE REGIONALE 16 giugno 1984, n. 33
ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE CONCERNENTE I TRASPORTI PUBBLICI LOCALI ALLE NORME DI PRINCIPIO POSTE DALLA LEGGE 10 APRILE 1981 N. 151 E RIORDINAMENTO DELLE RELATIVE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 79 del 18 giugno 1984
Art. 5
Tipi di concessione
La concessione può riguardare una o più linee, distintamente considerate.
La concessione può altresì riguardare il complesso delle linee di servizio interessanti un' area territoriale omogenea.Si considera area omogenea l'ambito territoriale nel quale, a giudizio dell'ente concedente, le esigenze della mobilità possono essere soddisfatte con misure organizzative unitarie o strettamente integrate. In tale caso l'atto di concessione è accompagnato da una convenzione organizzativa, sostitutiva del disciplinare, nella quale sono previsti tra l'altro:
1) il complesso dei collegamenti che il concessionario è tenuto ad assicurare;
2) la estensione chilometrica minima della rete da servire;
3) la percorrenza minima totale annua espressa in chilometri;
4) l'indicazione delle fermate con o senza frazionamento tariffario;
5) la facoltà del concessionario di dare in appalto, previo assenso dell'ente concedente, ad altra impresa, determinate linee di servizio a carattere marginale, semprechè l'esecuzione in appalto del servizio si risolva in apprezzabile riduzione del costo di produzione del trasporto;
6) la costituzione a favore del concessionario del diritto di esclusiva in ordine al complesso delle linee ed il parallelo riconoscimento del diritto dell'ente concedente di imporre senza indennizzo l'effettuazione delle corse e degli orari, che, a suo insindacabile giudizio, riterrà conformi al pubblico interesse.
Qualora il concessionario non ottemperi all'obbligo di istituire nuovi servizi, o di intensificare quelli esistenti, la concessione per area può essere revocata.
Le concessioni di cui al secondo comma sono in ogni caso definitive.
Le domande di modifica alle prescrizioni inerenti ai punti 1, 2 e 3, del secondo comma del presente articolo non possono essere attuate se non a seguito di previo assenso dell'ente concedente.
Le modifiche degli elementi indicati al n. 4, possono essere attuate dopo che siano trascorsi 15 giorni dalla avvenuta ricezione da parte dell'ente concedente della relativa comunicazione, nel caso che lo stesso non si sia pronunciato in merito nel contempo.
Non possono cumunque essere attuate modifiche alle fermate, tali da agevolare il compimento di violazioni alle norme sulla circolazione dei veicoli, sulla sicurezza nonchè alle disposizioni emanate dalla Giunta regionale ai sensi del terzo comma dell'art. 24 della Legge regionale 1 dicembre 1979 n. 45, nel testo risultante dall'art. 31 della presente legge.
Prima di attivare il servizio di trasporto, il concessionario dà esecuzione agli adempimenti imposti dalle vigenti disposizioni ai fini della regolarità della gestione e sicurezza dell'esercizio, dandone tempestiva notizia al concedente.