LEGGE REGIONALE 16 giugno 1984, n. 33
ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE CONCERNENTE I TRASPORTI PUBBLICI LOCALI ALLE NORME DI PRINCIPIO POSTE DALLA LEGGE 10 APRILE 1981 N. 151 E RIORDINAMENTO DELLE RELATIVE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 79 del 18 giugno 1984
Art. 6
Revoca
L'ente concedente può pronunciare, con atto motivato, la revoca della concessione:
a) se quest' ultima non risponda più alle esigenze pubbliche configurate nei piani di bacino;
b) se siano venute meno le esigenze di interesse pubblico, per le quali l'atto venne a suo tempo emesso, ovvero siano sorte nuove esigenze di interesse pubblico prevalenti rispetto a quelle precedentemente consideratt in sede di emanazione della concessione;
c) se mutino le condizioni di fatto, in modo da rendere il servizio di trasporto inadeguato, per estensone od intensità, alle nuove esigenze della utenza.