LEGGE REGIONALE 16 giugno 1984, n. 33
ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE CONCERNENTE I TRASPORTI PUBBLICI LOCALI ALLE NORME DI PRINCIPIO POSTE DALLA LEGGE 10 APRILE 1981 N. 151 E RIORDINAMENTO DELLE RELATIVE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 79 del 18 giugno 1984
Art. 7
Decadenza
L'ente concedente pronuncia la decadenza della concessione:
a) per il venire meno dei requisiti di idoneità;
b) per inadempimento agli obblighi derivanti dalla legge, dall'atto concessionale o dalla convenzione organizzativa di cui all'art. 5, ivi compreso quello di assicurare la continuità del servizio;
c) per infrazione agli ordini emessi nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo di cui all'art. 11 della presente legge.
La decadenza è sempre motivata ed è preceduta da formale contestazione dei fatti che ne sono causa.
La decadenza per inadempimento non attribuisce alcun diritto di indennizzo.
L'indennizzo non compete altresì in caso di mancato rinnovo della concessione.