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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1984, n. 33

ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE CONCERNENTE I TRASPORTI PUBBLICI LOCALI ALLE NORME DI PRINCIPIO POSTE DALLA LEGGE 10 APRILE 1981 N. 151 Sito esterno E RIORDINAMENTO DELLE RELATIVE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 79 del 18 giugno 1984

Art. 8
Procedimento per l'istituzione di linee di trasporto pubblico
La istituzione di nuovi servizi o il potenziamento di quelli esistenti, che comportino incremento delle percorrenze effettive, sono soggetti ad assenso preventivo da rilasciarsi da parte della Giunta regionale, o dell'Assessore dalla medesima delegato, sentita la competente Commissione consiliare, da valere ai soli fini della erogazione dei contributi di cui alla Legge regionale 1 dicembre 1979 n 45, come modificata dalla Legge regionale 1 febbraio 1982 n. 7.
L'assenso è rilasciato con unico provvedimento a seguito di riunione istruttoria, nella quale sono prese in esame distintamente e per gruppi funzionalmente omogenei, secondo le indicazioni operative del Servizio trasporti e vie di comunicazione, le richieste avanzate dalle imprese per il tramite dell'ente concedente.

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