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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1984, n. 33

ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE CONCERNENTE I TRASPORTI PUBBLICI LOCALI ALLE NORME DI PRINCIPIO POSTE DALLA LEGGE 10 APRILE 1981 N. 151 Sito esterno E RIORDINAMENTO DELLE RELATIVE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 79 del 18 giugno 1984

Art. 9
Preferenze
Per le concessioni di servizi di nuova istituzione, hanno diritto di preferenza:
- le aziende speciali consortili di bacino, di cui all'articolo 10 della Legge regionale 1 dicembre 1979 n. 45;
- le altre aziende speciali degli Enti locali;
- le associazioni di imprese private, costituite nelle forme previste dalla legge;
- le imprese private concessionarie di altri servizi finitimi;
- le imprese private concessionarie di servizi non finitimi.
Ove coestistano domande di concessione per singole linee e per complessi di linee di servizio, sono in ogni caso preferite le seconde.
Sono estranee all'ordine delle preferenze di cui al presente articolo le concessioni dei servizi speciali di cui al numero 2) del terzo comma dell'articolo 2 della Legge regionale 1 dicembre 1979 n. 45.
In sede di trasformazione di concessione provvisoria in concessione definitiva, la priorità è, in ogni caso, accordata all'impresa titolare della concessione provvisoria.
L'ente concedente, ai fini del rilascio della concessione, tiene conto in particolare della rispondenza ai criteri di produttività ed economicità della gestione.

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