LEGGE REGIONALE 16 giugno 1984, n. 33
ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE CONCERNENTE I TRASPORTI PUBBLICI LOCALI ALLE NORME DI PRINCIPIO POSTE DALLA LEGGE 10 APRILE 1981 N. 151 E RIORDINAMENTO DELLE RELATIVE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 79 del 18 giugno 1984
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Forme d' esercizio in generale e competenza istitutiva
I servizi pubblici di linea per trasporto persone di inteteresse regionale e locale sono gestiti:
a) in economia dagli Enti locali territoriali
b) mediante aziende speciali
c) in regime di concessione.
La disciplina dell'esercizio dei trasporti, di cui al primo comma del presente articolo, stabilita con riguardo ai servizi gestiti in regime di concessione, si applica, salvo le eccezioni espressamente indicate, anche ai servizi gestiti in economia o mediante azienda speciale.
Le concessioni sono accordate secondo le determinazioni assunte da ciascun ente delegato ai sensi dell'art. 49 della Legge regionale 1 dicembre 1979 n. 45:
a) dal Sindaco del Comune interessato, su conforme deliberazione del Consiglio, qualora il servizio si svolga integralmente nell'ambito del territorio di un comune;
b) dal Presidente dell'Amministrazione provinciale competente per territorio o dal Presidente del Comitato circondariale di Rimini, su conforme deliberazione degli organi collegali primari, qualora trattisi di servizi che colleghino comuni facenti parte dello stesso bacino di traffico delegati ai sensi dell'art. 44 della Legge regionale 1 dcembre 1979 n. 45 o di servizi interbacino delegati ai sensi dell'art. 25 della presente legge.
Le concessioni dei servizi pubblici di linea per trasporto persone sono provvisorie o definitive.
Le concessioni provvisorie hanno una durata massima di un anno, e sono revocabili in ogni tempo. Le concessioni provvisorie possono essere prorogate di un solo anno; decorsa tale proroga, possono essere rilasciate solo concessioni definitive.
Le concessioni definitive hanno la durata massima di dieci anni e possono essere rinnovate per uguale durata.
Per i servizi gestiti in economia o mediante azienda speciale di pertinenza di Ente locale territoriale, l'atto deliberativo che istituisce il servizio regolamenta contestualmente anche le modalità di esercizio nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.
Art. 2
Requisiti per ottenere la concessione
La concessione viene accordata ad imprese pubbliche o private in possesso dei requisiti di idoneità tecnica ed amministrativa.
L'accertamento della idoneità tecnica è diretto a riscontrare il possesso dei mezzi materiali necessari per svolgere il servizio, nonchè la efficienza della organizzazione tecnica preordinata alla gestione del servizio.
Le concessioni dei servizi speciali di trasporto di cui al numero 2) del terzo comma dell'art. 2 della Legge regionale 1 dicembre 1979 n. 45, sono accordate al miglior offerente sulla base di gara per licitazione privata, previo avviso di gara ed invito a parteciparvi.
L'esercizio dei trasporti indicati ai numeri 4) e 5) del terzo comma dell'art. 2 della Legge regionale n. 45 sopracitata, nel testo risultante dall'art. 28 della presente legge, può essere assentito soltanto a favore di imprese già concessionarie di servizi ordinari.
Art. 3
Domanda di concessione
La domanda di concessione per una o più linee distintamente considerate, ai sensi del primo comma dell'art. 5 della presente legge, deve contenere:
1) l'itinerario del servizio, illustrato da cartina in scala opportuna;
2) l'elenco delle fermate;
3) il programma di esercizio;
4) attestazione degli enti ed uffici competenti circa l'idoneità del percorso e delle fermate, ai sensi del DPR 11 luglio 1980 n. 753 ;
5) l'indicazione del tipo e delle caratteristiche dei veicoli da impiegare;
6) gli orari delle corse;
7) la dimostrazione della domanda di trasporto, illustrata nelle sue componenti qualitative e quantitative;
8) il piano finanziario, a dimensione annuale, di gestione del servizio.
La concessione è accordata in base ad apposito disciplinare comprendente le condizioi di ordine tecnico, amministrativo ed economico, che regolano la concessione stessa.
La domanda di concessione per il complesso delle linee di servizio interessanti un' area territoriale omogenea contiene tra l'altro indicazioni e proposte in merito al contenuto della convenzione organizzativa, di cui al secondo comma dell'art. 5 della presente legge.
Il disciplinare di concessione definitiva stabilisce la misura della cauzione da versare dal concessionario a garanzia degli obblighi posti a suo carico.
Sono escluse dal versamento della cauzione le Aziende speciali di cui al TU n. 2578/ 1925, nonchè i Comuni e le Province e loro consorzi per le gestioni in economia.
La cauzione è fissata in misura pari all'1% degli introiti previsti per il primo esercizio, con un massimo non superiore a L.100.000. Qualora l'impresa sia titolare di più di una concessione, il totale delle cauzioni da versare non può essere superiore a L.500.000. La cauzione produce interessi a favore dell'impresa e può essere surrogata da fidejussione bancaria di equivalente ammontare.
Il disciplinare di concessione, o la convenzione organizativa, di cui al secondo comma dell'art. 5 della presente legge, è firmato presso la sede dell'ente concedente; la firma del concessionario può essere autenticata da un funzionario all'uopo delegato, il quale tiene apposito registro.
Art. 4
Linea di trasporto pubblico
Ai sensi della presente legge, si intende per linea un serzio svolto su strada a mezzo di autobus o filobus avente lo scopo di collegare due o più località poste su di un itinerario stradale potenzialmente diretto, ed idoneo a soddisfare esigenze di mobilità della utenza gravitante sul predetto itineraio. Ai fini della esatta individuazione della linea, si considera che:
1) ogni itienraio costituisce una linea;
2) non costituiscono linea autonoma:
- i programmi di esercizio, limitati ad un solo tratto dell'itinerario;
- la presenza di una o più diramazioni, intendendosi per tale quell'itinerario necessario ad assicurare un collegamento con una o più località posta al di fuori dell'itinerario principale, percorso nell'ambito della stessa corsa nei due sensi di marcia. L'istituzione della diramazione deve consentire i collegamenti sia a monte che a valle della diramazione stessa;
- la presenza di una o più deviazioni, ossia itinerari non percorsi da tutte le corse in quanto costituenti un collegamento con una o più località poste al di fuori dell'itinerario principale, caratterizzato dal distacco del trasporto in un punto dell'itinerario principale e dal rientro in un punto successivo, idoneo ad assicurare, nel contempo, i collegamenti dell'area servita con le località poste sia a monte che a valle della deviazione stessa;
- la presenza di prolungamenti a monte o a valle dell'itinerario, estendendosi oltre il punto dei capilinea, per un numero limitato di corse e/ o per un periodo limitato di tempo, destinati a collegamenti con località non normalmente servite.
Nel caso di più itinerari fra due estremi o parte di essi, si fa luogo allla istituzione di più linee, salvo i percorsi da qualificare deviazioni.
Art. 5
Tipi di concessione
La concessione può riguardare una o più linee, distintamente considerate.
La concessione può altresì riguardare il complesso delle linee di servizio interessanti un' area territoriale omogenea.Si considera area omogenea l'ambito territoriale nel quale, a giudizio dell'ente concedente, le esigenze della mobilità possono essere soddisfatte con misure organizzative unitarie o strettamente integrate. In tale caso l'atto di concessione è accompagnato da una convenzione organizzativa, sostitutiva del disciplinare, nella quale sono previsti tra l'altro:
1) il complesso dei collegamenti che il concessionario è tenuto ad assicurare;
2) la estensione chilometrica minima della rete da servire;
3) la percorrenza minima totale annua espressa in chilometri;
4) l'indicazione delle fermate con o senza frazionamento tariffario;
5) la facoltà del concessionario di dare in appalto, previo assenso dell'ente concedente, ad altra impresa, determinate linee di servizio a carattere marginale, semprechè l'esecuzione in appalto del servizio si risolva in apprezzabile riduzione del costo di produzione del trasporto;
6) la costituzione a favore del concessionario del diritto di esclusiva in ordine al complesso delle linee ed il parallelo riconoscimento del diritto dell'ente concedente di imporre senza indennizzo l'effettuazione delle corse e degli orari, che, a suo insindacabile giudizio, riterrà conformi al pubblico interesse.
Qualora il concessionario non ottemperi all'obbligo di istituire nuovi servizi, o di intensificare quelli esistenti, la concessione per area può essere revocata.
Le concessioni di cui al secondo comma sono in ogni caso definitive.
Le domande di modifica alle prescrizioni inerenti ai punti 1, 2 e 3, del secondo comma del presente articolo non possono essere attuate se non a seguito di previo assenso dell'ente concedente.
Le modifiche degli elementi indicati al n. 4, possono essere attuate dopo che siano trascorsi 15 giorni dalla avvenuta ricezione da parte dell'ente concedente della relativa comunicazione, nel caso che lo stesso non si sia pronunciato in merito nel contempo.
Non possono cumunque essere attuate modifiche alle fermate, tali da agevolare il compimento di violazioni alle norme sulla circolazione dei veicoli, sulla sicurezza nonchè alle disposizioni emanate dalla Giunta regionale ai sensi del terzo comma dell'art. 24 della Legge regionale 1 dicembre 1979 n. 45, nel testo risultante dall'art. 31 della presente legge.
Prima di attivare il servizio di trasporto, il concessionario dà esecuzione agli adempimenti imposti dalle vigenti disposizioni ai fini della regolarità della gestione e sicurezza dell'esercizio, dandone tempestiva notizia al concedente.
Art. 6
Revoca
L'ente concedente può pronunciare, con atto motivato, la revoca della concessione:
a) se quest' ultima non risponda più alle esigenze pubbliche configurate nei piani di bacino;
b) se siano venute meno le esigenze di interesse pubblico, per le quali l'atto venne a suo tempo emesso, ovvero siano sorte nuove esigenze di interesse pubblico prevalenti rispetto a quelle precedentemente consideratt in sede di emanazione della concessione;
c) se mutino le condizioni di fatto, in modo da rendere il servizio di trasporto inadeguato, per estensone od intensità, alle nuove esigenze della utenza.
Art. 7
Decadenza
L'ente concedente pronuncia la decadenza della concessione:
a) per il venire meno dei requisiti di idoneità;
b) per inadempimento agli obblighi derivanti dalla legge, dall'atto concessionale o dalla convenzione organizzativa di cui all'art. 5, ivi compreso quello di assicurare la continuità del servizio;
c) per infrazione agli ordini emessi nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo di cui all'art. 11 della presente legge.
La decadenza è sempre motivata ed è preceduta da formale contestazione dei fatti che ne sono causa.
La decadenza per inadempimento non attribuisce alcun diritto di indennizzo.
L'indennizzo non compete altresì in caso di mancato rinnovo della concessione.
Art. 8
Procedimento per l'istituzione di linee di trasporto pubblico
La istituzione di nuovi servizi o il potenziamento di quelli esistenti, che comportino incremento delle percorrenze effettive, sono soggetti ad assenso preventivo da rilasciarsi da parte della Giunta regionale, o dell'Assessore dalla medesima delegato, sentita la competente Commissione consiliare, da valere ai soli fini della erogazione dei contributi di cui alla Legge regionale 1 dicembre 1979 n 45, come modificata dalla Legge regionale 1 febbraio 1982 n. 7.
L'assenso è rilasciato con unico provvedimento a seguito di riunione istruttoria, nella quale sono prese in esame distintamente e per gruppi funzionalmente omogenei, secondo le indicazioni operative del Servizio trasporti e vie di comunicazione, le richieste avanzate dalle imprese per il tramite dell'ente concedente.
Art. 9
Preferenze
Per le concessioni di servizi di nuova istituzione, hanno diritto di preferenza:
- le aziende speciali consortili di bacino, di cui all'articolo 10 della Legge regionale 1 dicembre 1979 n. 45;
- le altre aziende speciali degli Enti locali;
- le associazioni di imprese private, costituite nelle forme previste dalla legge;
- le imprese private concessionarie di altri servizi finitimi;
- le imprese private concessionarie di servizi non finitimi.
Ove coestistano domande di concessione per singole linee e per complessi di linee di servizio, sono in ogni caso preferite le seconde.
Sono estranee all'ordine delle preferenze di cui al presente articolo le concessioni dei servizi speciali di cui al numero 2) del terzo comma dell'articolo 2 della Legge regionale 1 dicembre 1979 n. 45.
In sede di trasformazione di concessione provvisoria in concessione definitiva, la priorità è, in ogni caso, accordata all'impresa titolare della concessione provvisoria.
L'ente concedente, ai fini del rilascio della concessione, tiene conto in particolare della rispondenza ai criteri di produttività ed economicità della gestione.
Art. 10
Servizi in regime di autorizzazione
Sono soggette ad autorizzazione amministrativa le linee occasionali e sperimentali di cui all'art. 2 della Legge regionale 1 dicembre 1979 n. 45.
Sono considerati servizi occasionali, anche quando la loro durata sia superiore a tre mesi, quelli effettuati per sostituire in via temporanea corse ferroviarie, sia che si tratti di totale o parziale sospensione del servizio ferroviario. In tal caso l'autorizzazione è rilasciata, a richiesta dell'impresa interessata, dietro presentazione della convenzione con la ferrovia intressata, salvo l'accertamento del possesso dei requisiti prescritti.
Le linee autorizzate non sono tenute all'osservanza delle norme tariffarie e di servizio previste dalle leggi regionali per le linee ordinarie.
Il programma, l'itinerario, le fermate, le tariffe, gli orari sono prefissati dalla ferrovia interessata, tenendo conto della primaria esigenza di garantire servizi sostitutivi di quelli sopressi.
Art. 11
Vigilanza e controllo in genere
La vigilanza sulla regolarità e sicurezza dei servizi compete in via principale alla autorità concedente, che è tenuta ad emanare tutte le conseguenti disposizioni applicative.
La vigilanza sull'esercizio dei servizi pubblici di linea per trasporto persone di interesse regionale e locale, di cui all'art. 2 della Legge regionale 1 dicembre 1979 n. 45, è svolta da personale della Regione o degli enti ed organi delegati, allo scopo incaricati.
Ove il concessionario non ottemperi entro il termine prefisso alle disposizioni impartite ai fini della vigilanza, l'ente concedente può disporrre l'esclusione dalla circolazione di veicoli che, a suo insindacabile giudizio, non presentino le necessarie garanzie di sicurezza, richiedendone la verifica da parte dei competenti organi del Ministero dei trasporti. Può altresì disporre la sospensione dell'esercizio e provvedere per la sua prosecuzione in danno, avvalendosi anche degli impianti o del materiale del concessionario, definendo i conseguenti rapporti ai sensi delle disposizioni vigenti.
Nei casi di sospensione unilaterale, non previamente riconosciuti ammissibile, di tutto il servizio o di parte di esso, o comunque di esercizio anche temporaneo difforme dei patti concessionali, l'ente concedente, dopo aver contestato le infrazioni, assegna un congruo termine per ricondurre il servizio a piena regolarità.
Trascorso infruottosamente tale termine, si applicano le disposizoni contenute all'art. 21 della Legge regionale 1 dicembre 1979 n. 45, in disparte dalle altre sanzione previste dall'ordinamento.
Art. 12
Responsabile di esercizio
L'impresa che esercita servizi di trasporto pubblico di linea deve dotarsi di un responsabile di esercizio che risponda della regolarità e sicurezza nello svolgimento dei servizi nei confronti dell'ente preposto alla vigilanza dei medesimi.
La designazione del repsonsabile di esercizio è soggetta a previo accertamento dei requisiti di professionalità tecnico - amministrativa occorrenti per la valida espletazione dell'incarico commessogli dal titolare della concessione.
Non sono soggetti agli accertamenti di cui al comma precedente i direttori delle aziende speciali di cui al TU n 2578/ 1925, ai quali risulti espressamente attribuita la funzione di responsabile di esercizio, od i responsabili di esercizio dei servizi in gestione diretta da parte di Enti locali.
Art. 13
Organici
Le imprese pubbliche e private, nonchè le gestioni dirette dei servizi di trasporto pubblico di linea per viaggiatori, devono predisporre la tabella descrittiva della dotazione organica degli addetti, composta in misura necessaria e sufficiente a garantire il regolare svolgimento dei servizi e la sicurezza del relativo esercizio.
La predetta tabella dovrà altresì contenere la descrizione della dotazione organica necessaria per lo svolgimento di servizi integrativi ed accessori, qualora agli stessi siano applicabili le norme contenute nel RD 8 gennaio 1931 n. 148 e nella Legge 1 febbraio 1978 n. 30 .
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, provvede alla determinazione definitiva della tabella.
Sono fatti salvi in ogni caso gli accertamenti tecnici necessari ai fini della sicurezza dei veicoli e degli impianti.
Art. 14
Impiego dei veicoli sulle linee
L'atto di concessione riguardante una o più linee distintamente considerate deve individuare il numero minimo dei veicoli occorenti per lo svolgimento del servizio, nonchè la loro tipologia.
Nel caso in cui l'impresa sia titolare di più concessioni già accordate con atti distinti, il numero minimo dei veicoli è stabilito con un apposito atto, integrativo delle concessioni stesse, avuto riferimento al complesso dei servizi esercitati dalla stessa impresa.
Ogni veicolo deve possedere le caratteristiche costruttive prescritte dalla normativa vigente in relazione all'uso.
La immissione di un veicolo in servizio pubblico di linea è subordinata al nulla - osta dell'ente concedente edagli accertamenti effettuati dagli organi competentei alla effettuazione della vigilanza sulla sicurezza dei veicoli.
Art. 15
Impiego promiscuo di autobus e filobus
Ferme restando le vigenti norme in materia di impianti di filovie urbane e interurbane, le imprese possono utilizzare temporaneamente, sulle linee filoviarie, anche autobus senza alcuna autorizzazione.
L'impresa interessata è tenuta a comunicare annualmente all'ente concedente le percorrenze effettuate nel decorso esercizio, distintamente per filobus e autobus.
Art. 16
Limitazione alla perdita di disponibilità di uso dei veicoli e degli impianti
L'uso degli impianti e dei veicoli adibiti al servizio di trasporto non può essre inibito o comunque limitato nei riguardi dell'impresa concessionaria, senza il preventivo assenso dell'ente concedente, salvo i provvedimenti disposti dal Giudice penale.
Art. 17
Distrazione dei veicoli
I veicoli adibiti al servizio pubblico di linea non possono essere distratti dallo stesso, se non previa autorizzazione dell'ente concedente. L'autorizzazione alla distrazione dal servizio è concessa subordinatamente all'accertamento dell'esistenza di un restante numero di veicoli sufficiente a garantire la regolarità dei servizi o la sua sostituzione con altro veicolo idoneo, salvo restando gli adempimenti prescritti dal Codice della strada relativamente all'uso rei veicoli ed alla carta di circolazione dei medesimi.
Può essere autorizzata la distrazione, temporanea e occasionale, degli autobus per effettuare corse fuori linea, nei limiti degli autobus che risultino temporaneamente non necessari al regolare svolgimento del servizio di linea, previo pagamento della relativa tassa, salvi restando gli accertamenti di competenza degli organi del Ministero dei trasporti in ordine all'uso dei veicoli.
Ogni impresa che impieghi autobus immatricolati in servizio pubblico di linea per esercitare servizi fuori linea è tenuta alla compilazione, in forma cronologica, di un registro di attività dal quale risulti: targa dell'autobus utilizzato, estremi dell'itinerario, data e ora di inizio del servizio, data e ora del termine del servizio, chilometri percorsi, introito complessivo, e indicazione del committente del servizio.
Il predetto registro, su modello stabilito dalla Giunta regionale, dovrà essere, a richiesta, esibito in visione agli addetti alla vigilanza.
Art. 18
Autostazione
Ove sia riconosciuto opportuno l'impianto di una autostazione dal piano di bacino ad uso di più servizi pubblici di linea, il Comune interessato può disporne la istituzione, da gestirsi in economia oppure in concessione a terzi. L'approvazione, da parte del Comune, del relativo progetto, equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza e indifferibilità delle opere relative.
Fino alla approvazione dei singoli piani di bacino, l'istituzione di autostazione è subordinata al preventivo assenso degli enti concedenti i servizi interessati.
I concessionari dei servizi, facenti capo ad una autostazione comune concorrono alle relative spese di esercizio e di ammortamento nella misura e secondo le modalità stabilite caso per caso dal Comune concedente, tenuto conto delle potenzialità di ciascuna azienda e delle caratteristiche della gestione dei servizi da essa esercitati.
L'atto di concessione della autostazione determina la durata della medesima, ed il regolamento di gestione.
L'ente concedente i servizi pubblici di linea, su richiesta del Comune interessato, può rendere obbligatorio l'uso di una autostazione, nel caso in cui più servizi facciano scalo in punti diversi di uno stesso centro abitato.
L'ente concedente, nei centri abitati in cui già esista una autostazione di servizi pubblici di linea, può consentire che determinati servizi non facciano capo alla stazione qualora detto collegamento pregiudichi la prevalente finalità del traffico servito.
Art. 19
Localizzazione e segnalazione delle fermate
La localizzazione delle fermate è stabilita in sede di concessione del servizio in relazione alle finalità del servizio stesso, avuto riguardo agli intressi generali degli utenti e nel rispetto delle norme sulla circolazione.
La Giunta regionale, o l'Assessore da essa delegato, stabilisce i tipi, le dimensioni e le caratteristiche delle tabelle di segnalazione delle fermate.
Art. 20
Sostituzione o variazione dell'impresa concessionaria
Qualsiasi variazione o sostituzione della impresa concessionaria, per essere efficace, deve preventivamente essere assentita dall'ente concedente.
Nell'esprimere il proprio preventivo assenso l'autorità concedente valuta esclusivamente se permangono i requisiti di idoneità tecnica a seguito della chiesta variazione o sostituzione.
Art. 21
Trasferimento delle concessioni
L'ente concedente può assentire il trasferimento delle concessioni, salvo quelle provvisorie, ad altro soggetto idoneo.
Art. 22
Orari
Gli orari degli autoservizi debbono essere preventivamente sottoposti al visto dell'ente concedente. Eventuali osservazioni e rilievi sono comunicati al concessionario entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricezione degli orari stessi. Trascorso tale termine, gli orari si intendono vistati.
Salvo casi di forza maggiore, ogni variazione di orario deve essere preventivamente resa nota agli utenti attraverso congrue forme di pubblicità.
Art. 23
Tassa di concessione e contributo di sorveglianza
I concessionari dei servizi pubblici di linea per viaggiatori debbono, per le concessioni rilasciate dalle Province e dal Comitato circondariale di Rimini, corrispondere alla Regione la tassa di concessione nella misura fissata dalla apposita legge regionale.
Per i servizi concessi dai Comuni, la tassa di concessione è corrisposta al Comune stesso nella misura fissata dalla legge.
Per le concessioni definitive, la tassa di concessione è qualificata " tassa di rilascio" per il primo anno e " tassa annuale" per ogni altro anno successivo.
Il mancato pagamento della tassa di concessione o della tassa annuale o il pagamento di un importo inferiore determina l'applicazione, oltrechè delle relative sopratasse, anche delle sanzioni amministrative previste dalla legge.
Per ciascuna linea i concessionari debbono altresì corrispondere il contributo di sorveglianza nella misura e con le modalità fissate dalla apposita legge regionale.
La tassa di concessione regionale, relativa alle concessioni per area, è dovuta nella misura annua fissa di Lire 50.000.
Il contributo di sorveglianza, per le concessioni di cui al precedente comma, è commisurato alla fascia nella quale rientra la estensione chilometrica effettiva della rete da servire.
Art. 24
Linee interregionali
Le linee interregionali, di competenza della Regione Emilia - Romagna ai sensi dell'art. 84 del DPR 24 luglio 1977 n. 616 , sono disciplinate di intesa con la Regione limitrofa.
L'atto di intesa contempla le opportune misure per raggiungere, anche gradualmente, l'assimilazione delle condizioni di trasporto praticate sul percorso corrente nella regione limitrofa alle condizioni in essere nel bacino di traffico della Regione Emilia - Romagna, interessato dal percorso principale della linea interregionale.
Art. 25
Deleghe per servizi pubblici autofiloviari
Sono delegate alle Province e al Comitato circondariale di Rimini le funzioni amministrative, indicate all'articolo 44 della Legge regionale 1 dicembre 1979 n. 45, concernenti i servizi pubblici di trasporto autofiloviario di linea per persone, classificati interbacino ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale sopracitata.
La titolarità della delega per le funzioni indicate al comma precedente è attribuita alla Provincia o al Circondario ove si svolge la parte prevalente del servizio, i quali la esercitano d' intesa con gli altri soggetti delegati interessati dalla linea.
In relazione agli atti di controllo esterno sulla gestione aziendale, la titolarità della delega è attribuita alla Provincia nella quale si trova la sede amministrativa effettiva dell'esercente.
La Provincia concedente è tenuta a concertare con le altre Province interessate il piano di verifica della gestione.
Art. 26
Deleghe impianti a fune
Sono delegate alle Province ed al Comitato circondariale di Romini, secondo il criterio indicato nel comma seguente, le funzioni amministrative di competenza regionale, comprese quelle previste dal DPR 11 luglio 1980 n. 753 e DM 15 marzo 1982 n. 706, relative agli impianti a fune di ogni tipo per trasporto di persone e merci in servizio pubblico, aventi estensione interprovinciale.
La titolarità della delega compete alla Provincia nella quale è sita la stazione di partenza dell'impianto a fune.
L'atto di concessione all'esercizio è emesso di intesa con la Provincia interessata dal tracciato della linea. Se l'intesa non è raggiunta. l'Assessore competente a ciò delegato fissa il termine entro il quale la intesa medesima deve essere realizzata. Scaduto inutilmente detto termine, la Regione si intende sostituita all'ente delegato nel compimento dell'atto, da adottarsi dal competente Assessore regionale a ciò delegato.
Le stazioni di partenza degli impianti in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono individuate con decreto dell'Assessore competente a ciò delegato dalla Giunta regionale.
Sono delegate ai Comuni e alle Province le funzioni amministrative regionali relative agli impianti a fune di ogni tipo per trasporto di persone e merci in servizio pubblico, comprese quelle di cui al DPR 11 luglio 1980 n. 753 e DM 15 marzo 1982 n. 706.
I progetti degli impianti a fune, attribuiti alla competenza concessionale dei Comuni e delle Province, salvo il rispetto delle norme statali in materia di sicurezza, non richiedono ulteriore approvazione regionale.
Art. 27
Coordinamento funzioni delegate e decentrate
La Giunta regionale, sentiti i Comuni, le Comunità montane, le Province ed il Circondario di Rimini interessati, coordina l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'articolo precedente con le funzioni decentrate ai predetti enti sulla base della Legge statale di delega 11 marzo 1953 n. 150.
A tal fine, a cura dell'ente territoriale competente al rilascio della concessione all'esercizio, viene data notizia alla Regione degli atti di iniziativa del procedimento, ed altresì alla Provincia ove l'ente concedente sia un Comune.
Art. 28
Tipologia dei servizi
Il secondo comma, lettera a) dell'articolo 2 della Legge regionale 1 dicembre 1.79 n. 45, è sostituito dal seguente:
" a) Servizi urbani: svolgentisi entro aree urbane ed aventi la finalità di servire centri abitati, anche se appartenenti a comuni diversi con trasporti da effettuare nell'interno dei centri stessi o tra i medesimi, purchè sussista una sostanziale continuità di abitato. Possono essere classificati urbani i servizi che, pur non ricadendo nell'ipotesi di cui al precedente comma, colleghino con frequente servizio giornaliero: 1) centri abitati con località ed impianti di immediato e diretto interesse comunale; 2) centri abitati con i più vicini sobborghi o questi ultimi tra loro ".
Nel terzo comma, numero 4) dell'art. 2 della Legge regionale 1 dicembre 1979 n. 45, le parole " ad un mese " sono sostituite con le parole
" a tre mesi "
Nel terzo comma, n. 5) dell'art. 2 della Legge regionale 1 dicembre 1979 n. 45, le parole " ... delle caratteristiche del traffico di ... " sono soppresse.
Dopo l'ultimo comma dell'art. 2 della Legge 1 dicembre 1979 n. 45 , è aggiunto il seguente comma:
" L'attribuzione della tipologia e delle caratteristiche dei servizi di cui sopra è disposta, da ciascuno degli enti competenti, all'atto della istituzione del servizio. "
Art. 29
Piani di bacino
L'art. 8 della Legge regionale 1 dicembre 1979 n. 45, è sostituito dal seguente:
" Le Province ed il Circondario di Rimini sono delegati ad adottare il piano dei trasporti di bacino.
Le Province di Bologna e di Forlì adottano il piano di bacino d' intesa con le Assemblee dei Comuni di cui agli ambiti territoriali n. 23 e n. 39 previsti dalla Legge regionale 29 agosto 1979 n. 28.
- la definizione del complesso organico dei servizi costituenti la rete di bacino, comprese le linee interbacino e le relative infrastrutture;
- la determinazione delle entità delle caratteristiche e dell'oggetto delle imprese pubbliche di gestione;
- le indicazioni circa l'adeguamento della rete viaria di bacino alle esigenze del traffico;
- i criteri specifici di coordinamento fra i vari modi di trasporto e fra i servizi pubblici urbani, di bacino e interbacino di linea, nonchè fra detti servizi e quelli di piazza a noleggio con conducente;
- le previsioni economico - finanziarie di investimento e di gestione dei servizi, nonchè l'indicazione delle relative fonti di finanziamento.
La Giunta regionale, d' intesa con le Province ed il Circondario di Rimini, convoca le conferenze di bacino sui trasporti.
I piani di bacino sono approvati dal Consiglio regionale. "
Art. 30
Revisione dei piani di bacino
L'art. 9 della Legge regionale 1 dicembre 1979 n. 45, è sostituito dal seguente:
" Il Consiglio regionale, se ritiene il piano di bacino non rispondente al contenuto del piano regionale integrato dei trasporti, lo rinvia alle Province o al Circondario di Rimini assegnando loro un congruo termine per provvedere alle necessarie modificazioni.
Le procedure per la revisione dei piani di bacino sono definite con atto amministrativo del Consiglio regionale. "
Art. 31
L'art. 24 della Legge 1 dicembre 1979 n. 45 , è così sostituito:
I tipi di tariffa sui servizi pubblici automobilistici e filoviari ordinari di linea di bacino ed interbacino per trasporto viaggiatori sono i seguenti:
- di corsa semplice;
- di corse multiple.
I prezzi per le singole relazioni di trasporto sono determinati, almeno annualmente, dalla Giunta regionale in base ai principi generali di cui all'art. 6 della Legge 10 aprile 1981 n. 151 , e di cui all'art. 23 della Legge regionale 1 dicembre 1979 n. 45, in rapporto inverso alla distanza ed al numero di corse, ed in conformità ai seguenti criteri:
a) in relazione alla distanza più breve fra due fermate con frazionamento di tariffa ed alle fasce chilometriche fra le quali interviene variazione di prezzo;
b) in relazione al numero dei mezzi utilizzati e/ o al numero degli attraversamenti di barriere zonali, intendendosi per tali i confini fra zone territoriali omogenee ai fini tariffari.
La Giunta regionale emana disposizioni per disciplinare la individuazione delle fermate con frazionamento di tariffa nonchè le zone territoriali di cui alla lettera b) del precedente comma.
Art. 32
Modalità tariffarie
L'art. 25 della Legge regionale 1 dicembre 1979 n. 45, è sostituito dal seguente:
" Sui servizi di bacino ed interbacino la Giunta regionale stabilisce:
a) le modalità di utilizzazione e l'ambito di utenza, di tempo e di spazio entro i quali rendere validi i tipi di tariffa previsti al precedente art. 24;
b) le norme per il trasporto dei bagagli e colli accompagnati nonchè le tariffe e le relative norme per il trasporto dei bagagli e colli non accompagnati, tenendo conto degli obblighi di servizio postale.
Il viaggiatore provvisto di titolo di viaggio ha diritto di utilizzarlo su rotte comuni a più linee anche se servite da imprese diverse. La Giunta regionale promuove appositi accordi per la emissione di titoli di viaggio e per la ripartizione dei proventi; in mancanza di detti accordi, la Giunta regionale provvede d' ufficio sentite le imprese interessate e tenendo conto dei criteri di cui al terzo comma dell'articolo precedente.
I soggetti esercenti possono altresì convenire con l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e/ o con le ferrovie concesse, l'utilizzazione di titoli di viaggio su percorsi promiscui e cumulativi. "
Art. 33
Tariffe urbane
L'art. 29 della Legge regionale 1 dicembre 1979 n. 45, è sostituito dal seguente:
" L'ordinamento tariffario dei servizi pubblici automobilistici e filoviari ordinari urbani di competenza comunale deve coordinarsi con quello dei servizi di bacino ed interbacino secondo le tipologie indicate al precedente art. 24.
La Giunta regionale emana direttive in ordine alle modalità di utilizzazione ed agli ambiti spaziali e temporali di utenza entro i quali rendere validi i tipi di tariffa previsti dal precedente primo comma.
Per i servizi classificati urbani intercomunali, a richiesta del Comune nel quale si svolge la maggior parte del percorso, può essere consentita la adozione della stessa tariffa applicata ai servizi urbani istituiti dal Comune stesso. In ogni altro caso si applicano le tariffe previste per i servizi di bacino e interbacino. "
Art. 34
Prezzi minimi
L'art. 31 della Legge regionale 1 dicembre 1979 n. 45, è sostituito dal seguente:
" I prezzi minimi sui servizi pubblici automobilistici e filoviari ordinari urbani sono determinati almeno annualmente dalla Giunta regionale in base ai principi generali di cui all'art. 23 della Legge regionale 1 dicembre 1979 n. 45, e di quanto previsto dall'art. 6 - lettere b) e c) della Legge 10 aprile 1981 n. 151 .
La Giunta regionale potrà autorizzare l'adozione di tariffe cumulative dei servizi urbani con quelli di bacino e interbacino. "
Art. 35
Particolari condizioni tariffarie
All'art. 32 della Legge regionale 1 dicembre 1979 n. 45, dopo la parola " favorevoli ", sono aggiunte le seguenti:
" ad eccezione delle categorie per le quali ciò e previsto dalle norme in vigore, ".
Art. 36
Sanzioni amministrative
Il quarto ed il quinto comma dell'art. 33 della Legge regionale 1 dicembre 1979 n. 45, sono sostituiti dai seguenti:
" I viaggiatori che circolano su linee urbane, di bacino, interbacino e interregionali di competenza regionale, sprovvisti di regolare documento di viaggio, oltre a corrispondere il prezzo della corsa sono soggetti ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma non inferiore a Lire settemilacinquecento e non superiore a Lire quarantacinquemila. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti alla Regione, la quale provvederà a destinarli ad incremento dei capitoli di spesa relativi ai contributi di esercizio.
La sanzione amministrativa è applicata secondo le disposizioni della Legge statale 24 novembre 1981 n. 689 e dalla normativa regionale di disciplina delle sanzioni amministrative di competenza della Regione stessa. L'accertamento e la contestazione immediata, ai sensi degli artt. 13 e 14 della Legge statale n. 689/ 1981 sopracitata, possono essere svolti dagli agenti incaricati dell'effettuazione del controllo dalle imprese che esercitano il servizio di trasporto. "
Art. 37
Riserva di posti
All'art. 35 della Legge regionale 1 dicembre 1979 n. 45, al secondo comma, le parole " delle categorie protette e degli abbonati " sono sostituite dalle parole
" , degli anziani e dei portatori di handicaps ".
Art. 38
Ulteriori tipologie di titoli di viaggio
L'art. 36 della Legge 1 dicembre 1979 n. 45 , è sostituito dal seguente:
" La Giunta regionale, nel rispetto dei criteri direttivi indicati dal precedente articolo 23, può autorizzare, anche in via sperimentale, l'adozione di altre tipologie di titoli di viaggio.
La Giunta regionale, nel rispetto delle norme contenute nell'art. 6 della Legge 10 aprile 1981 n. 151 , sentita la competente Commissione consiliare, può accordare, con proprio atto, concessioni di viaggio gratuite o ridotte, rispetto alla tariffa ordinaria, a determinate categorie di utenti. "
Art. 39
Interventi finanziari per investimenti
Il numero 1 del primo comma dell'art. 1 della Legge regionale 1 febbraio 1982 n. 7, è sostituito dal seguente:
Contributi nella misura massima del 75% della spesa ammissibile destinati:
a) all'acquisto di autobus, tram, filobus di tipo unificato ai sensi dell'art. 17 del decreto legge 13 agosto 1975 n. 377 , convertito, con modificazioni, nella Legge 16 ottobre 1975 n. 493 , e di altri mezzi di trasporto di persone, terrestri;
b) alla costruzione e ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di tecnologie di controllo, di officine - deposito con le relative attrezzature e di sedi. Per la costruzione e l'ammodernamento di sedi o di officine - deposito, non può essere destinato più del 25% della somma assegnata alla Regione Emilia - Romagna, ai sensi della Legge 10 aprile 1981 n. 151 . Il predetto limite massimo può subire variazioni nel singolo programma annuale, purchè vengano rispettati i limiti di destinazione nel quadriennio 1981- 1984 fissati dall'art. 11 della Legge 10 aprile 1981 n. 151 .
Il terzo comma è sostituito dal seguente:
" I veicoli acquistati e le opere realizzate con gli interventi finanziari di cui alla presente legge non potranno essere alienati senza il preventivo assenso, sentita la competente Commissione consiliare, per quanto riguarda le opere, della Giunta regionale, la quale determina - per la quota riferibile ai predetti interventi finanziari - la destinazione delle somme ricavate. La temporanea ed eccezionale destinazione dei veicoli ed opere predette ad uso diverso dal servizio pubblico di linea è subordinata, oltre che agli adempimenti imposti dal vigente Codice della strada, ad espressa autorizzazione della Giunta regionale "
Alla fine del terzo comma dell'art. 40 della Legge regionale 1 dicembre 1979 n. 45, sono aggiunte le parole:
" corredate da fatture o stati di avanzamento ".
Art. 40
Modi e categorie di trasporto
Il quinto, sesto e settimo comma dell'art. 42 della Legge regionale 1 dicembre 1979 n. 45, nel testo risultante dall'art. 4 della Legge regionale 1 febbraio 1982 n. 7, sono sostituiti dai seguenti:
" I modi e le categorie di trasporto sono cos젤efiniti: Automobilistici e filoviari: Servizi urbani di linea per viaggiatori Servizi di bacino ed interbacino di linea per viaggiatori Tramviari Servizi tramviari urbani Servizi tramviari di bacino ed interbacino
Nei casi di imprese che svolgano in maniera assolutamente prevalente servizi di una categoria ed in misura del tutto marginale servizi dellaltra categoria, il servizio marginale deve intendersi quale complementare allaltro.
La Giunta regionale provvede alla determinazione del costo economico standardizzato del servizio e dei ricavi del taffico presunto di cui al precedente comma, sentita la Commissione consiliare competente.
La Giunta regionale, sulla base dei criteri di cui ai commi precedenti, concede annualmente i contributi sulle spese di gestione agli enti, aziende ed imprese di cui al primo comma del presente articolo, in via preventiva sulla base delle percorrenze autorizzate ed effettivamente esercitate nellanno precedente, tenuto conto di eventuali modifiche nei programmi di esercizio e in sede di successivo conguaglio in base alle percorrenze effettuate nellanno cui si riferiscono i contributi stessi.
Art. 41
Assegnazioni per la delega
Il secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'art. 54 della Legge regionale 1 dicembre 1979 n. 45, sono sostituiti dal seguente:
" La Giunta regionale definisce annualmente, d' intesa con gli enti ed organi delegati, le assegnazioni dei mezzi finanziari e del personale necessari alla gestione delle funzioni delegate. "
Art. 42
Disposizioni abrogate
Sono abrogati i commi quarto e quinto dell'art. 10; gli articoli 11, 12, 14, 15; il primo ed il secondo comma dell'art. 16; gli articoli 17, 20, 26 e 27, nonchè l'ultimo comma dell'art. 40 della Legge regionale 1 dicembre 1979 n. 45.
Sono altres젡brogati il terzo e il quarto comma dell'art. 38 della Legge regionale 1 dicembre 1979 n. 45, nel testo risultante dall'art. 1 della Legge regionale 1 febbraio 1982 n. 7; il terzo comma dell'art. 42 della Legge regionale 1 dicembre 1979 n. 45, nel testo risultante dall'art. 4 della Legge regionale 1 febbraio 1982 n. 7, nonchè l'art. 9 della predetta Legge regionale 1 febbraio 1982 n. 7.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 16 giugno 1984