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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1984, n. 34

NORME DI ATTUAZIONE DELL'ART. 18 DELLA COSTITUZIONE Sito esterno, IN MATERIA DI ASSOCIAZIONI SEGRETE, SECONDO I PRINCIPI DELLA LEGGE 25 GENNAIO 1982 N. 17 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 79 del 18 giugno 1984

Art. 4
Provvedimenti disciplinari
L'appartenenza ad associazione segreta costituisce per i dipendenti grave inosservanza dei doveri d' ufficio.
I dipendenti regionali ritenuti responsabili di appartenere ad associazioni segrete ai sensi dell'art. 1 della legge 25 gennaio 1982 n. 17 Sito esterno, salve le sanzioni di natura penale, sono assoggettati alle sanzioni disciplinari della sospensione dal servizio e dallo stipendio, e della destituzione.
La sanzione è commisurata al grado di corresponsabilità del collaboratore regionale nella associazione segreta e alla posizione ricoperta dallo stesso nell'amministrazione regionale in relazione alle funzioni esercitate.
L'attività di promozione e di direzione o di proselitismo a favore dell'associazione segreta comporta la destituzione del dipendente.

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