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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1984, n. 34

NORME DI ATTUAZIONE DELL'ART. 18 DELLA COSTITUZIONE Sito esterno, IN MATERIA DI ASSOCIAZIONI SEGRETE, SECONDO I PRINCIPI DELLA LEGGE 25 GENNAIO 1982 N. 17 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 79 del 18 giugno 1984

Art. 5
Personale regionale in servizio presso altri Enti e personale di altri Enti
Gli organi dirigenti degli enti presso i quali presti servizio personale regionale, gli organi dirigenti degli Enti e Società regionali e a partecipazione regionale, e degli Enti e Società concessionari di pubblici servizi regionali, che vengano in possesso degli elementi di sospetto di cui all'art. 2 della presente legge, adottano i provvedimenti previsti nel lo stesso art. 2 e nell'art. 3 della presente legge, secondo le norme del rispettivo ordinamento.

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