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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1984, n. 34

NORME DI ATTUAZIONE DELL'ART. 18 DELLA COSTITUZIONE Sito esterno, IN MATERIA DI ASSOCIAZIONI SEGRETE, SECONDO I PRINCIPI DELLA LEGGE 25 GENNAIO 1982 N. 17 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 79 del 18 giugno 1984

Art. 6
Personale dipendente di altri Enti
La Giunta regionale, quando venga in possesso di elementi di fondato sospetto ai sensi dell'art. 2 precedente nei confronti di personale dipendente da altri Enti che comunque presti servizio presso la Regione, trasmette gli atti all'autorità giudiziaria e al capo dell'amministrazione dell'Ente da cui il personale dipende, per i provvedimenti di competenza. Può decidere di interrompere il rapporto di servizio.

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