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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1984, n. 34

NORME DI ATTUAZIONE DELL'ART. 18 DELLA COSTITUZIONE Sito esterno, IN MATERIA DI ASSOCIAZIONI SEGRETE, SECONDO I PRINCIPI DELLA LEGGE 25 GENNAIO 1982 N. 17 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 79 del 18 giugno 1984

Art. 8
Organi di amministrazione e di controllo - Sospensione
I componenti degli organi di amministrazione e di controllo degli Enti e Società regionali e a partecipazione regionale e degli Enti e Società concessionari di pubblici servizi regionali, nei cui confronti sia esercitata l'azione penale per presunta appartenenza ad associazione segreta, possono essere sospesi dall'incarico, fino alla conclusione del giudizio, dall'organo competente alla nomina.

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