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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 16 giugno 1984, n. 34

NORME DI ATTUAZIONE DELL'ART. 18 DELLA COSTITUZIONE Sito esterno, IN MATERIA DI ASSOCIAZIONI SEGRETE, SECONDO I PRINCIPI DELLA LEGGE 25 GENNAIO 1982 N. 17 Sito esterno

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 4 agosto 1994 n. 31

Art. 1
Ambito di applicazione
Le disposizioni della presente legge si applicano, nel rispetto dei principi posti dalla Legge 25 gennaio 1982 n. 17 Sito esterno:
a) al personale inquadrato nel ruolo unico regionale anche se comandato presso altri Enti, al personale della Regione ad essa trasferito non ancora inquadrato, al personale comandato presso la Regione ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 Sito esterno, al personale comandato presso la Regione da altri Enti locali, al personale regionale in servizio a tempo indeterminato;
b) al personale dell'Ente regionale di sviluppo agricolo dell'Emilia-Romagna;
c) al personale dell'Istituto zooprofilattico per l'Emilia-Romagna e la Lombardia;
d) al personale degli Enti e Istituti regionali e degli Enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
e) al personale dipendente di Società regionali e a partecipazione regionale e di Enti e Società concessionari di pubblici servizi in base a provvedimento della Regione o a provvedimento di Enti locali per delega regionale;
f) ai componenti di organi di amministrazione e di controllo degli Enti e Società regionali e a partecipazione regionale e degli Enti e Società concessionari di pubblici servizi regionali;
g) agli amministratori nominati dalla Regione ai sensi degli artt. 2458 e 2459 Codice civile;
h) ai soggetti la cui nomina, proposta o designazione ad incarichi pubblici, sia di competenza della Regione.
Le ipotesi di cui alle lettere a), b) c), e d) contemplano anche il personale avente con i suddetti enti, a qualsiasi titolo, solo rapporto di servizio.

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