LEGGE REGIONALE 16 giugno 1984, n. 34
NORME DI ATTUAZIONE DELL'ART. 18 DELLA COSTITUZIONE , IN MATERIA DI ASSOCIAZIONI SEGRETE, SECONDO I PRINCIPI DELLA LEGGE 25 GENNAIO 1982 N. 17
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 10
Licenze, concessioni, benefici economici
I soggetti di cui sia stata accertata, con sentenza passata in giudicato, l'appartenenza ad associazioni segrete ai sensi dell'art. 1 della Legge 25 gennaio 1982 n. 17 , non possono, per un periodo di cinque anni dalla data di emanazione della sentenza, ottenere licenze, concessioni e benefici di carattere economico discrezionalmente concedibili, nè possono, per lo stesso periodo, essere iscritti agli albi degli appaltatori di opere o forniture.
I titolari di licenze e di concessioni e di benefici a carattere economico ad erogazione periodica, gli iscritti agli albi degli appaltatori di opere o forniture di cui sia stata accertata, con sentenza passata in giudicato, l'appartenenza ad associazioni segrete, sono sospesi dai conseguenti diritti per il medesimo periodo di cui al precedente comma.
Le disposizioni del presente articolo si applicano alla Regione, agli Enti da essa dipendenti e agli Enti delegati limitatamente alle materie delegate.