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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 16 giugno 1984, n. 34

NORME DI ATTUAZIONE DELL'ART. 18 DELLA COSTITUZIONE Sito esterno, IN MATERIA DI ASSOCIAZIONI SEGRETE, SECONDO I PRINCIPI DELLA LEGGE 25 GENNAIO 1982 N. 17 Sito esterno

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 4 agosto 1994 n. 31

Art. 3
Procedimento disciplinare
Il provvedimento di sospensione cessa di avere efficacia qualora, entro il termine di centottanta giorni dall'adozione, non sia stata esercitata l'azione penale o non sia concluso il procedimento disciplinare.
In caso di proscioglimento la Giunta regionale revoca il provvedimento di sospensione dal servizio, se ancora operante.
Lo svolgimento del procedimento disciplinare e l'applicazione delle relative sanzioni sono regolati, per il personale dipendente di Società regionali e a partecipazione regionale e di Enti e Società concessionari di pubblici servizi in base a provvedimento della Regione o di Enti locali per delega regionale, dalle disposizioni dei rispettivi contratti ed accordi di lavoro.
Lo svolgimento del procedimento disciplinare per il personale dell'Istituto zooprofilattico della Lombardia e dell'Emilia-Romagna è regolato dalla deliberazione del consiglio d'amministrazione dell'Istituto adottata ai sensi dell'art. 10 dell'accordo allegato alla Legge regionale 15 dicembre 1977 n. 48, integrata con le modifiche necessarie.

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