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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 16 giugno 1984, n. 34

NORME DI ATTUAZIONE DELL'ART. 18 DELLA COSTITUZIONE Sito esterno, IN MATERIA DI ASSOCIAZIONI SEGRETE, SECONDO I PRINCIPI DELLA LEGGE 25 GENNAIO 1982 N. 17 Sito esterno

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 4 agosto 1994 n. 31

Art. 7
Nomine e designazione regionale
Le persone di cui risulti accertata con sentenza passata in giudicato l'appartenenza ad associazioni segrete ai sensi dell'art. 1 della Legge 25 gennaio 1982 n. 17 Sito esterno, non possono essere nominate proposte o designate dalla Regione negli organi di Enti, Aziende o commissioni.
La nomina o la designazione disposta a favore di soggetti riconosciuti responsabili di appartenenza ad associazioni segrete con sentenza passata in giudicato è dichiarata decaduta.
Qualora, prima dell'emanazione della sentenza irrevocabile di cui al precedente comma, l'autorità giudiziaria eserciti l'azione penale nei confronti dei soggetti indicati nel primo comma del presente articolo, la Giunta regionale può procedere alla sospensione dagli incarichi fino alla conclusione del procedimento.

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