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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato09/08/1994
2. Testo Originale18/06/1984

Data di pubblicazione della legge modificante : 09/08/1994

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 16 giugno 1984, n. 34

NORME DI ATTUAZIONE DELL'ART. 18 DELLA COSTITUZIONE Sito esterno, IN MATERIA DI ASSOCIAZIONI SEGRETE, SECONDO I PRINCIPI DELLA LEGGE 25 GENNAIO 1982 N. 17 Sito esterno

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 4 agosto 1994 n. 31

Art. 2
Sospensione cautelare
I dipendenti per i quali risulti, sulla base di concreti elementi, il fondato sospetto di appartenenza ad associazioni considerate segrete ai sensi degli artt. 1 e 3 della Legge 25 gennaio 1982 n. 17 Sito esterno, possono essere sospesi dal servizio anche prima dell'inizio del procedimento disciplinare, valutati il grado di corresponsabilità nell'associazione, la posizione ricoperta nell'amministrazione di appartenenza, nonché l'eventualità che la permanenza in servizio possa compromettere l'accertamento della responsabilità. Gli atti relativi sono inviati immediatamente all'autorità giudiziaria. Contemporaneamente è promosso il procedimento disciplinare.

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