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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato09/08/1994
2. Testo Originale18/06/1984

Data di pubblicazione della legge modificante : 09/08/1994

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 16 giugno 1984, n. 34

NORME DI ATTUAZIONE DELL'ART. 18 DELLA COSTITUZIONE Sito esterno, IN MATERIA DI ASSOCIAZIONI SEGRETE, SECONDO I PRINCIPI DELLA LEGGE 25 GENNAIO 1982 N. 17 Sito esterno

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 4 agosto 1994 n. 31

Art. 9
Organi di amministrazione e di controllo - Revoca
I componenti degli organi di amministrazione e di controllo degli Enti e Società regionali e a partecipazione regionale dei quali risulti accertata, con sentenza passata in giudicato, l'appartenenza ad associazioni segrete ai sensi degli artt. 1 e 3 della Legge 25 gennaio 1982 n. 17 Sito esterno, possono essere revocati dagli organi competenti alla nomina.
La revoca disposta ai sensi del precedente comma si considera determinata da giusta causa.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche ai sindaci e agli amministratori nominati dalla Regione ai sensi degli artt. 2458 e 2459 Codice civile.
I componenti degli organi di amministrazione e di controllo degli Enti e Società concessionari di pubblici servizi regionali dei quali risulti accertata, con sentenza passata in giudicato, l'appartenenza ad associazioni segrete ai sensi degli artt. 1 e 3 della Legge 25 gennaio 1982 n. 17 Sito esterno, sono revocati dagli organi competenti alla nomina.
Qualora gli organi competenti non provvedano alla revoca, la Giunta regionale può provvedere alla revoca della concessione nei modi e con le forme previste per l'inadempienza degli Enti e Società concessionari degli obblighi derivanti dalla legge e dal provvedimento di concessione.

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