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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 16 giugno 1984, n. 34

NORME DI ATTUAZIONE DELL'ART. 18 DELLA COSTITUZIONE Sito esterno, IN MATERIA DI ASSOCIAZIONI SEGRETE, SECONDO I PRINCIPI DELLA LEGGE 25 GENNAIO 1982 N. 17 Sito esterno

INDICE

Art. 1 - Ambito di applicazione
Art. 2 - Sospensione cautelare
Art. 3 - Procedimento disciplinare
Art. 4 - Provvedimenti disciplinari
Art. 5 - Personale regionale in servizio presso altri Enti e personale di altri Enti
Art. 6 - Personale dipendente di altri Enti
Art. 7 - Nomine e designazione regionale
Art. 8 Organi di amministrazione e di controllo - Sospensione
Art. 9Organi di amministrazione e di controllo - Revoca
Art. 10 - Licenze, concessioni, benefici economici
Art. 11 - Norma finale
Art. 1
Ambito di applicazione
Le disposizioni della presente legge si applicano, nel rispetto dei principi posti dalla Legge 25 gennaio 1982 n. 17 Sito esterno:
a) al personale inquadrato nel ruolo unico regionale anche se comandato presso altri Enti, al personale della Regione ad essa trasferito non ancora inquadrato, al personale comandato presso la Regione ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 Sito esterno, al personale comandato presso la Regione da altri Enti locali, al personale regionale in servizio a tempo indeterminato;
b) al personale dell'Ente regionale di sviluppo agricolo dell'Emilia-Romagna;
c) al personale dell'Istituto zooprofilattico per l'Emilia-Romagna e la Lombardia;
d) al personale degli Enti e Istituti regionali e degli Enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
e) al personale dipendente di Società regionali e a partecipazione regionale e di Enti e Società concessionari di pubblici servizi in base a provvedimento della Regione o a provvedimento di Enti locali per delega regionale;
f) ai componenti di organi di amministrazione e di controllo degli Enti e Società regionali e a partecipazione regionale e degli Enti e Società concessionari di pubblici servizi regionali;
g) agli amministratori nominati dalla Regione ai sensi degli artt. 2458 e 2459 Codice civile;
h) ai soggetti la cui nomina, proposta o designazione ad incarichi pubblici, sia di competenza della Regione.
Le ipotesi di cui alle lettere a), b) c), e d) contemplano anche il personale avente con i suddetti enti, a qualsiasi titolo, solo rapporto di servizio.
Art. 2
Sospensione cautelare
I dipendenti per i quali risulti, sulla base di concreti elementi, il fondato sospetto di appartenenza ad associazioni considerate segrete ai sensi degli artt. 1 e 3 della Legge 25 gennaio 1982 n. 17 Sito esterno, possono essere sospesi dal servizio anche prima dell'inizio del procedimento disciplinare, valutati il grado di corresponsabilità nell'associazione, la posizione ricoperta nell'amministrazione di appartenenza, nonché l'eventualità che la permanenza in servizio possa compromettere l'accertamento della responsabilità. Gli atti relativi sono inviati immediatamente all'autorità giudiziaria. Contemporaneamente è promosso il procedimento disciplinare.
Art. 3
Procedimento disciplinare
Il provvedimento di sospensione cessa di avere efficacia qualora, entro il termine di centottanta giorni dall'adozione, non sia stata esercitata l'azione penale o non sia concluso il procedimento disciplinare.
In caso di proscioglimento la Giunta regionale revoca il provvedimento di sospensione dal servizio, se ancora operante.
Lo svolgimento del procedimento disciplinare e l'applicazione delle relative sanzioni sono regolati, per il personale dipendente di Società regionali e a partecipazione regionale e di Enti e Società concessionari di pubblici servizi in base a provvedimento della Regione o di Enti locali per delega regionale, dalle disposizioni dei rispettivi contratti ed accordi di lavoro.
Lo svolgimento del procedimento disciplinare per il personale dell'Istituto zooprofilattico della Lombardia e dell'Emilia-Romagna è regolato dalla deliberazione del consiglio d'amministrazione dell'Istituto adottata ai sensi dell'art. 10 dell'accordo allegato alla Legge regionale 15 dicembre 1977 n. 48, integrata con le modifiche necessarie.
Art. 4
Provvedimenti disciplinari
L'appartenenza ad associazione segreta costituisce per i dipendenti grave inosservanza dei doveri d'ufficio.
I dipendenti regionali ritenuti responsabili di appartenere ad associazioni segrete ai sensi dell'art. 1 della legge 25 gennaio 1982 n. 17 Sito esterno, salve le sanzioni di natura penale, sono assoggettati alle sanzioni disciplinari della sospensione dal servizio e del licenziamento.
La sanzione è commisurata al grado di corresponsabilità del collaboratore regionale nella associazione segreta e alla posizione ricoperta dallo stesso nell'amministrazione regionale in relazione alle funzioni esercitate.
L'attività di promozione e di direzione o di proselitismo a favore dell'associazione segreta comporta il licenziamento del dipendente.
Art. 5
Personale regionale in servizio presso altri Enti e personale di altri Enti
Gli organi dirigenti degli enti presso i quali presti servizio personale regionale, gli organi dirigenti degli Enti e Società regionali e a partecipazione regionale, e degli Enti e Società concessionari di pubblici servizi regionali, che vengano in possesso degli elementi di sospetto di cui all'art. 2 della presente legge, adottano i provvedimenti previsti nel lo stesso art. 2 e nell'art. 3 della presente legge, secondo le norme del rispettivo ordinamento.
Art. 6
Personale dipendente di altri Enti
La Giunta regionale, quando venga in possesso di elementi di fondato sospetto ai sensi dell'art. 2 precedente nei confronti di personale dipendente da altri Enti che comunque presti servizio presso la Regione, trasmette gli atti all'autorità giudiziaria e al capo dell'amministrazione dell'Ente da cui il personale dipende, per i provvedimenti di competenza. Può decidere di interrompere il rapporto di servizio.
Art. 7
Nomine e designazione regionale
Le persone di cui risulti accertata con sentenza passata in giudicato l'appartenenza ad associazioni segrete ai sensi dell'art. 1 della Legge 25 gennaio 1982 n. 17 Sito esterno, non possono essere nominate proposte o designate dalla Regione negli organi di Enti, Aziende o commissioni.
La nomina o la designazione disposta a favore di soggetti riconosciuti responsabili di appartenenza ad associazioni segrete con sentenza passata in giudicato è dichiarata decaduta.
Qualora, prima dell'emanazione della sentenza irrevocabile di cui al precedente comma, l'autorità giudiziaria eserciti l'azione penale nei confronti dei soggetti indicati nel primo comma del presente articolo, la Giunta regionale può procedere alla sospensione dagli incarichi fino alla conclusione del procedimento.
Art. 8
Organi di amministrazione e di controllo - Sospensione
I componenti degli organi di amministrazione e di controllo degli Enti e Società regionali e a partecipazione regionale e degli Enti e Società concessionari di pubblici servizi regionali, nei cui confronti sia esercitata l'azione penale per presunta appartenenza ad associazione segreta, possono essere sospesi dall'incarico, fino alla conclusione del giudizio, dall'organo competente alla nomina.
Art. 9
Organi di amministrazione e di controllo - Revoca
I componenti degli organi di amministrazione e di controllo degli Enti e Società regionali e a partecipazione regionale dei quali risulti accertata, con sentenza passata in giudicato, l'appartenenza ad associazioni segrete ai sensi degli artt. 1 e 3 della Legge 25 gennaio 1982 n. 17 Sito esterno, possono essere revocati dagli organi competenti alla nomina.
La revoca disposta ai sensi del precedente comma si considera determinata da giusta causa.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche ai sindaci e agli amministratori nominati dalla Regione ai sensi degli artt. 2458 e 2459 Codice civile.
I componenti degli organi di amministrazione e di controllo degli Enti e Società concessionari di pubblici servizi regionali dei quali risulti accertata, con sentenza passata in giudicato, l'appartenenza ad associazioni segrete ai sensi degli artt. 1 e 3 della Legge 25 gennaio 1982 n. 17 Sito esterno, sono revocati dagli organi competenti alla nomina.
Qualora gli organi competenti non provvedano alla revoca, la Giunta regionale può provvedere alla revoca della concessione nei modi e con le forme previste per l'inadempienza degli Enti e Società concessionari degli obblighi derivanti dalla legge e dal provvedimento di concessione.
Art. 10
Licenze, concessioni, benefici economici
I soggetti di cui sia stata accertata, con sentenza passata in giudicato, l'appartenenza ad associazioni segrete ai sensi dell'art. 1 della Legge 25 gennaio 1982 n. 17 Sito esterno, non possono, per un periodo di cinque anni dalla data di emanazione della sentenza, ottenere licenze, concessioni e benefici di carattere economico discrezionalmente concedibili, nè possono, per lo stesso periodo, essere iscritti agli albi degli appaltatori di opere o forniture.
I titolari di licenze e di concessioni e di benefici a carattere economico ad erogazione periodica, gli iscritti agli albi degli appaltatori di opere o forniture di cui sia stata accertata, con sentenza passata in giudicato, l'appartenenza ad associazioni segrete, sono sospesi dai conseguenti diritti per il medesimo periodo di cui al precedente comma.
Le disposizioni del presente articolo si applicano alla Regione, agli Enti da essa dipendenti e agli Enti delegati limitatamente alle materie delegate.
Art. 11
Norma finale
Le disposizioni della presente legge si applicano a fatti compiuti dopo la propria entrata in vigore; sono disciplinati dalla disposizione dell'art. 6 della Legge 25 gennaio 1982 n. 17 Sito esterno, fatti compiuti prima dell'entrata in vigore della presente legge.
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