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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 giugno 1984, n. 35

NORME PER LO SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER LE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO. ATTUAZIONE DELL'ART. 20 DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 1981 N. 741 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 81 del 21 giugno 1984

Art. 3
Deposito del progetto
Il deposito del progetto è effettuato prima dell'inizio dei lavori presso il competente Servizio provinciale difesa del suolo, che rilascia all'interessato una ricevuta da cui risulti la data e l'elenco della documentazione depositata.
Lo stesso Servizio accerta la completezza degli atti progettuali ai sensi del successivo articolo 6, lettera a), e restituisce, entro 20 giorni dalla data indicata nella ricevuta, un esemplare del progetto e degli allegati con il visto dell'avvenuto deposito. Nel caso di incompletezza degli atti progettuali, il Servizio, entro lo stesso termine, ne richiede l'integrazione.
A richiesta del costruttore, il deposito del progetto costituisce deposito anche ai sensi e per gli effetti della Legge 5 novembre 1971 n. 1086 Sito esterno, purchè il progetto allegato alla denuncia abbia i contenuti previsti dall'articolo 4 della medesima legge.
Fermo restando l'obbligo della concessione o autorizzazione a edificare prevista dalle vigenti disposizioni di legge, i lavori non possono essere iniziati senza il visto dell'avvenuto deposito.
Il progetto e gli allegati con il visto dell'avvenuto deposito devono essere conservati nella documentazione di cantiere a disposizione del personale incaricato della vigilanza.
Eventuali varianti in corso d' opera che modifichino sostanzialmente gli effetti delle azioni sismiche sul fabbricato sono soggette al deposito e alle altre disposizioni previste nel presente articolo.

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