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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 giugno 1984, n. 35

NORME PER LO SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER LE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO. ATTUAZIONE DELL'ART. 20 DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 1981 N. 741 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 81 del 21 giugno 1984

Art. 9
Deroghe
Le deroghe previste dall'articolo 12 della Legge 2 febbraio 1974 n. 64 Sito esterno, sono richieste solamente per quegli interventi classsificati di ristrutturazione edilizia o urbanistica che diano luogo a ricostruzione nei centri storici, individuati ai sensi dell'art. 36 della Legge regionale 7 dicembre 1978 n. 47 e successive modificazioni, qualora le prescrizioni del piano regolatore generale o del piano particolareggiato non consentano l'osservanza delle norme tecniche riferite alle altezze degli edifici in funzione della larghezza delle strade.

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