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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 giugno 1984, n. 35

NORME PER LO SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER LE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO. ATTUAZIONE DELL'ART. 20 DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 1981 N. 741 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 81 del 21 giugno 1984

Titolo II
NORME EDILIZIE ED URBANISTICHE DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO
Art. 8
Interventi sul patrimonio edilizio esistente
Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente debbono tendere a conseguire un maggior grado di sicurezza alle azioni sismiche.
Il rinnovo e la sostituzione di elementi costituivi dell'edificio, anche se effettuati nell'ambito di interventi di manutenzione straordinaria, vanno progettati con riferimento all'intera unità strutturale del medesimo.
In attesa della normativa tecnica statale relativa agli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, la Regione, con l'atto normativo di cui all'art. 6, detta primi indirizzi per la progettazione e per l'esecuzione degli interventi sul patrimonio edilizio esistente al fine di sviluppare una più efficace azione di riduzione del rischio sismico.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia od urbanistica che danno luogo a ricostruzione debbono essere realizzati, salvo i casi di deroga di cui al successivo articolo 9, con il rispetto delle altezze, delle distanze e delle altre norme tecniche per le nuove costruzioni previste dalle disposizioni emanate ai sensi dell'art. 3 della Legge 2 febbraio 1974 n. 64 Sito esterno.
Sono fatte salve le disposizioni vigenti per l'esecuzione di interventi su edifici monumentali e di speciale importanza storica, archeologica o artistica.
Art. 9
Deroghe
Le deroghe previste dall'articolo 12 della Legge 2 febbraio 1974 n. 64 Sito esterno, sono richieste solamente per quegli interventi classsificati di ristrutturazione edilizia o urbanistica che diano luogo a ricostruzione nei centri storici, individuati ai sensi dell'art. 36 della Legge regionale 7 dicembre 1978 n. 47 e successive modificazioni, qualora le prescrizioni del piano regolatore generale o del piano particolareggiato non consentano l'osservanza delle norme tecniche riferite alle altezze degli edifici in funzione della larghezza delle strade.
Art. 10
Formazione dei piani regolatori generali ai fini della riduzione del rischio sismico
Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, indirizzi per la formazione dei piani regolatori generali dei Comuni dichiarati sismici, al fine di farli corrispondere alle esigenze di riduzione del rischio sismico.
Detti indirizzi individuano, in particolare, criteri per il compimento di analisi di pericolosità e vulnerabilità del territorio, nonchè per assicurare la congruenza delle previsioni di piano a tali analisi e alle esigenze della protezione civile.
Il piano regolatore generlae, assunto in attuazione del presente articolo, è adottato ed approvato con le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge e sulla base di una verifica di compatibilità delle previsioni urbanistiche in essi contenute con le esigenze di riduzioni del rischio sismico.
Gli strumenti attuativi dei piani regolatori adottati in attuazione del presente articolo non sono soggetti al preventivo parere di cui all'articolo 13 della Legge 2 febbraio 1974 n. 64 Sito esterno.
Art. 11
Snellimento delle procedure di adeguamento
Gli strumenti urbanistici generali adottati in attuazione degli articoli 10, 15 e 16 della presente legge non necessitano della preventiva autorizzazione, nè sono soggetti al parere di cui all'art. 13 della Legge 2 febbraio 1974 n. 64 Sito esterno.

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