Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 giugno 1984, n. 35

NORME PER LO SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER LE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO. ATTUAZIONE DELL'ART. 20 DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 1981 N. 741 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 81 del 21 giugno 1984

Titolo III
DELEGHE DI FUNZIONI
Art. 12
Deleghe ai Comuni
Le funzioni relative al deposito delle denunce di lavori, anche per gli effetti della Legge 6 novembre 1971 n. 1086 Sito esterno, e alla verifica di completezza degli atti progettuali di cui al precedente articolo 38 sono delegate ai Comuni dotati di strumenti urbanistici generali approvati ai sensi del precedente articolo 10.
Conseguentemente, il deposito del progetto di cui all'art. 3 va eseguito presso gli uffici comunali competenti, secondo le vigenti norme di legge e con le modalità stabilite dal Consiglio regionale ai sensi della lettera a) del precedente articolo 6.
Per l'esercizio delle funzioni delegate a norma del presente articolo si applicano le disposizioni contenute nel Titolo III della Legge regionale 27 febbraio 1974 n. 6.
Art. 13
Decorrenza dell'esercizio delle funzioni delegate
La data di inizio per l'esercizio delle funzioni delegate a norma del precedente articolo 12 è fissata con specifici decreti del Presidente della Giunta regionale.

Espandi Indice