Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 giugno 1984, n. 35

NORME PER LO SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER LE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO. ATTUAZIONE DELL'ART. 20 DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 1981 N. 741 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 81 del 21 giugno 1984

Titolo IV
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 14
Applicazione della presente legge alle opere in corso nelle zone già classificate sismiche
Le opere comprese nei territori dei Comuni classificati sismici anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e per le quali a tale data non sia stato ancora emesso il certificato di conformità alla normativa antisismica a norma dell'art. 28 della Legge 2 febbraio 1974 n. 64 Sito esterno, sono soggette ai controlli previsti dal precedente art. 5 che vengono effettuati con riferimento alla normativa tecnica in vigore al momento della denuncia dei lavori.
I lavori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già denunciati ma non ancora autorizzati ai sensi degli articoli 17 e 18 della Legge 2 febbriao 1974 n. 64, possono essere iniziati solo se il progetto risponde ai requisiti di completezza di cui all'art. 3 della presente legge.
Art. 15
Variante di salvaguardia allo strumento urbanistico vigente
Sulla base di eventuali situazioni di richio evidenziate da apposite indagini tecniche eseguite secondo i criteri di cui al precedente articolo 6, lett. e), i Comuni adottano varianti di salvaguardia al vigente strumento urbanistico generale e agli strumenti attuativi vigenti, al fine di renderne compatibili le previsioni con i caratteri sismici del territorio.
Le varianti di salvaguardia sono adottate entro 90 giorni dall'approvazione dell'atto consiliare previsto dal precedente articolo 6 e sono approvate con le modalità di cui all'art 21 della Legge regionale 7 dicembre 1978 n. 47 e successive modificazioni.
Ove le indagini tecniche non evidenzino la necessità di adozione di tali varianti, il Comune ne prende atto con apposita deliberazione.
Nei termini e con le modalità di cui al secondo comma, tutti i Comuni classificati sismici sono tenuti comunque ad approvare l'adeguamento alla legislazione sismica dei vigenti regolamenti edilizi e delle normative tecniche di attuazione dei vigenti strumenti urbanistici generali.
Art. 16
Adeguamento degli strumenti urbanistici adottati o in itinere dopo l'adozione della variante di salvaguardia
Dalla data di adozione della variante di salvaguardia di cui al precedente articolo 15 e fino all'emanazione, da parte del Consiglio reigonale, degli indirizzi di cui all'art. 10 della presente legge, le varianti agli strumenti urbanistici vigenti devono contenere gli elementi conoscitivi e rispettare gli indirizzi progettuali di cui alla lettera f) del precedente art. 6.
Art. 17
Disposizione transitoria per la completezza degli atti progettuali
Per ciascuna categoria di opere, fino alla definizione, con l'emanazione dell'atto regolamentare di cui al precedente articolo 6, dei corrispondenti requisiti di completezza dei progetti, si applicano le disposizioni procedurali e tecniche di cui alla Legge 2 febbraio 1974 n. 64 Sito esterno.
Dall'entrata in vigore della presente legge e sino all' approvazione della variante di salvaguardia di cui al precedente articolo 15, per i piani regolatori generali o piani di fabbricazione privi della relazione geologica prevista dall'articolo 48, punto 6, della Legge regionale 7 dicembre 1978 n 47 e successive modificazioni, la documentazione del progetto di cui all'articolo 4 va integrata con una indagine geologica estesa ad un adeguato intorno.
Art. 18
Supporto scientifico per la riduzione del rischio sismico
Per garantire un adeguato supporto tecnico - scientifico alla complessiva attività regionale per la riduzione del rischio sismico, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con organi del Consiglio nazionale delle ricerche e con strutture universitarie.
Ogggetto delle convenzioni è la consulenza altamente specializzata fornita agli organi ed agli uffici della Regione in particolare per l'attività di controllo, per i criteri di formazione degli strumenti urbanistici, nonchè per l'attività di sperimentazione e divulgazione tecnica che ne consegue.

Espandi Indice