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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 giugno 1984, n. 35

NORME PER LO SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER LE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO. ATTUAZIONE DELL'ART. 20 DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 1981 N. 741 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 81 del 21 giugno 1984

INDICE

Espandere area tit1 Titolo I - NORME GENERALI
Espandere area tit2 Titolo II - NORME EDILIZIE ED URBANISTICHE DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO
Espandere area tit3 Titolo III - DELEGHE DI FUNZIONI
Espandere area tit4 Titolo IV - NORME TRANSITORIE E FINALI
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
NORME GENERALI
Art. 1
Ambito di applicazione
Ai fini della prevenzione dei danni da terremoto, nei territori compresi nelle zone dichiarate sismiche ai sensi dell'art. 3 della Legge 2 febbraio 1974 n. 64 Sito esterno, si osservano le prescrizioni della presente legge, per ogni attività comportante trasformazione urbanistica e edilizia del territorio.
Nell'ambito delle medesime zone, le norme della presente legge si applicano anche agli interventi edilizi concernenti gli abitati da consolidare di cui alla Legge 9 luglio 1908 n 445 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 2
Procedure
La denuncia delle attività di cui al precedente art. 1 si attua mediante deposito del progetto esecutivo e degli allegati secondo le modalità e i contenuti precisati nei successivi artt. 3 e 4.
Per l'inizio dei lavori non è necessaria la preventiva autorizzazione regionale di cui agli artt. 2 e 18 della Legge 2 febbraio 1974 n. 64 Sito esterno.
Dell'inizio dei lavori dovrà essere data comunicazione con lettera raccomandta, oltre che al Sindaco, a norma delle vigenti disposizioni di legge, anche al Servizio provinciale o circondariale difesa del suolo e risorse idriche e forestali della Regione che, agli effetti della presente legge, è denominato Servizio provinciale difesa del suolo.
La comunicazione deve contenere gli estremi dell'avvenuto deposito ai sensi del successivo articolo 3.
Art. 3
Deposito del progetto
Il deposito del progetto è effettuato prima dell'inizio dei lavori presso il competente Servizio provinciale difesa del suolo, che rilascia all'interessato una ricevuta da cui risulti la data e l'elenco della documentazione depositata.
Lo stesso Servizio accerta la completezza degli atti progettuali ai sensi del successivo articolo 6, lettera a), e restituisce, entro 20 giorni dalla data indicata nella ricevuta, un esemplare del progetto e degli allegati con il visto dell'avvenuto deposito. Nel caso di incompletezza degli atti progettuali, il Servizio, entro lo stesso termine, ne richiede l'integrazione.
A richiesta del costruttore, il deposito del progetto costituisce deposito anche ai sensi e per gli effetti della Legge 5 novembre 1971 n. 1086 Sito esterno, purchè il progetto allegato alla denuncia abbia i contenuti previsti dall'articolo 4 della medesima legge.
Fermo restando l'obbligo della concessione o autorizzazione a edificare prevista dalle vigenti disposizioni di legge, i lavori non possono essere iniziati senza il visto dell'avvenuto deposito.
Il progetto e gli allegati con il visto dell'avvenuto deposito devono essere conservati nella documentazione di cantiere a disposizione del personale incaricato della vigilanza.
Eventuali varianti in corso d' opera che modifichino sostanzialmente gli effetti delle azioni sismiche sul fabbricato sono soggette al deposito e alle altre disposizioni previste nel presente articolo.
Art. 4
Documentazione del progetto
Il progetto, redatto secondo i contenuti dell'art. 17 della Legge 2 febbraio 1974 n. 64 Sito esterno, deve avere carattere esecutivo e consentire il riscontro degli elementi progettuali ed esecutivi indicati dagli articoli 6 e 8 della presente legge.
Al progetto sono inoltre allegate l'attestazione del progettista che sono state rispettate le norme tecniche di cui alla Legge 2 febbraio 1974 n. 64 Sito esterno, e l'indagine geotecnica secondo quanto previsto dall'art. 1, terzo comma, lettera c), della medesima legge.
Art. 5
Modalità di controllo
I controlli per la riduzione del rischio sismico nelle costruzioni sono effettuati secondo le modalità e le procedure della presente legge.
I controlli accertano che il progetto, l'opera in corso di costruzione e l'opera ultimata siano conformi alla vigente normativa tecnica antisismica, nonchè agli indirizzi e ai requisiti di cui al successivo articolo 6.
Il Consiglio regionale, con l'atto regolamentare di cui al successivo articolo 6, stabilisce:
1) le opere e le costruzioni da sottoporre in ogni caso a controllo in relazione al loro rilevante interesse pubblico;
2) la tipologia di opere e costruzioni per le quali, in relazione a particolari caratteristiche strutturali ed esecutive, è fatto obbligo al soggetto attuatore di nominare, prima dell'inizio dei lavori, un collaudatore in corso d' opera.
I progetti e le opere non soggetti al controllo sistematico di cui al punto 1) del precedente comma, sono sottoposti al controllo con il metodo del campione estratto casualmente.
Il Consiglio regionale fissa, con l'atto regolamentare previsto dal successivo articolo 6, le modalità per l'esecuzione del controllo campionario in base ai seguenti criteri generali:
a) i controlli sono effettuati su tre campi di indagine relativi rispettivamente alle opere non ancora iniziate, alle opere in corso di esecuzione e alle opere ultimate da non più di 5 anni;
b) in ogni campo di indagine il sorteggio è effettuato con riferimento a tutte le denunce presentate anche se già estratte nelle fasi precedenti;
c) ai fini del campionamento le opere sono raggruppate dall'ufficio competente a ricevere la denuncia, nelle seguenti categorie:
- interventi sul patrimonio edilizia esistente;
- nuove costruzioni in muratura;
- nuove costruzioni a struttura intelaiata in cemento armato normale o precompresso, acciaio o sistemi combinati di predetti materiali, ovvero a pannelli portanti;
- altre opere non classificabili nelle precedenti categorie;
d) la frequenza dei sorteggi e le dimensioni dei campioni da estrarre possono essere diverse in relazione ai campi di indagine e alle categorie di opere. Il campione può inoltre essere ulteriormente diversificato in relazione alle tipologie e alle dimensioni dell'intervento.
Art. 6
Regolamento di attuazione
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, con proprio atto regolamentare, da approvarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, secondo i principi ed i criteri previsti dalla vigente legislazione statale e regionale, determina:
a) il contenuto e i requisiti di completezza, per ciascun tipo di intervento, degli atti progettuali depositati ai sensi del precedente articolo 3;
b) gli indirizzi per la progettazione e per l'esecuzione degli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui al successivo articolo 8;
c) le opere e le costruzioni di rilevante interesse pubblico, nonchè le tipologie per le quali è richiesta la nomina del collaudatore in corso d' opera;
d) le modalità del controllo di cui al quarto comma del precedente art. 5, nonchè la procedura per il necessario aggiornamento;
e) i criteri e le indagini tecniche per l'adozione di varianti di salvaguardia ai piani urbanistici vigenti, previste dal successivo articolo 15;
f) gli elementi conoscitivi e gli indirizzi progettuali per gli strumenti urbanistici di cui all'articolo 16 della presente legge.
Art. 7
Utilizzazione degli edifici e dei manufatti
Il rilascio dell'autorizzazione di abitabilità e di usabilità da parte dei competenti organi comunali è subordinato alla dichiarazione del direttore dei lavori che attesti la conformità dell'opera alle norme della presente legge e la rispondenza al progetto depositato.
Il rilascio della predetta autorizzazione è inoltre subordinato alla produzione del certificato di collaudo per le opere e costruzioni di cui all'articolo 5, 3 comma, punto 2), della presente legge e del certificato di collaudo di cui all'articolo 7 della Legge 5 novembre 1971 n. 1086 Sito esterno, nell'ipotesi in cui questo sia prescritto.
Il direttore dei lavori deve comunicare al Comune e al Servizio provinciale difesa del suolo l'avvenuta ultimazione dell'opera.
Per i lavori che siano stati assoggettati a controllo nella fase precedente la ultimazione delle opere l'autorizzazione di abitabilità o di usabilità è subordinata al definitivo esito favorevole del medesimo.
Titolo II
NORME EDILIZIE ED URBANISTICHE DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO
Art. 8
Interventi sul patrimonio edilizio esistente
Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente debbono tendere a conseguire un maggior grado di sicurezza alle azioni sismiche.
Il rinnovo e la sostituzione di elementi costituivi dell'edificio, anche se effettuati nell'ambito di interventi di manutenzione straordinaria, vanno progettati con riferimento all'intera unità strutturale del medesimo.
In attesa della normativa tecnica statale relativa agli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, la Regione, con l'atto normativo di cui all'art. 6, detta primi indirizzi per la progettazione e per l'esecuzione degli interventi sul patrimonio edilizio esistente al fine di sviluppare una più efficace azione di riduzione del rischio sismico.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia od urbanistica che danno luogo a ricostruzione debbono essere realizzati, salvo i casi di deroga di cui al successivo articolo 9, con il rispetto delle altezze, delle distanze e delle altre norme tecniche per le nuove costruzioni previste dalle disposizioni emanate ai sensi dell'art. 3 della Legge 2 febbraio 1974 n. 64 Sito esterno.
Sono fatte salve le disposizioni vigenti per l'esecuzione di interventi su edifici monumentali e di speciale importanza storica, archeologica o artistica.
Art. 9
Deroghe
Le deroghe previste dall'articolo 12 della Legge 2 febbraio 1974 n. 64 Sito esterno, sono richieste solamente per quegli interventi classsificati di ristrutturazione edilizia o urbanistica che diano luogo a ricostruzione nei centri storici, individuati ai sensi dell'art. 36 della Legge regionale 7 dicembre 1978 n. 47 e successive modificazioni, qualora le prescrizioni del piano regolatore generale o del piano particolareggiato non consentano l'osservanza delle norme tecniche riferite alle altezze degli edifici in funzione della larghezza delle strade.
Art. 10
Formazione dei piani regolatori generali ai fini della riduzione del rischio sismico
Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, indirizzi per la formazione dei piani regolatori generali dei Comuni dichiarati sismici, al fine di farli corrispondere alle esigenze di riduzione del rischio sismico.
Detti indirizzi individuano, in particolare, criteri per il compimento di analisi di pericolosità e vulnerabilità del territorio, nonchè per assicurare la congruenza delle previsioni di piano a tali analisi e alle esigenze della protezione civile.
Il piano regolatore generlae, assunto in attuazione del presente articolo, è adottato ed approvato con le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge e sulla base di una verifica di compatibilità delle previsioni urbanistiche in essi contenute con le esigenze di riduzioni del rischio sismico.
Gli strumenti attuativi dei piani regolatori adottati in attuazione del presente articolo non sono soggetti al preventivo parere di cui all'articolo 13 della Legge 2 febbraio 1974 n. 64 Sito esterno.
Art. 11
Snellimento delle procedure di adeguamento
Gli strumenti urbanistici generali adottati in attuazione degli articoli 10, 15 e 16 della presente legge non necessitano della preventiva autorizzazione, nè sono soggetti al parere di cui all'art. 13 della Legge 2 febbraio 1974 n. 64 Sito esterno.
Titolo III
DELEGHE DI FUNZIONI
Art. 12
Deleghe ai Comuni
Le funzioni relative al deposito delle denunce di lavori, anche per gli effetti della Legge 6 novembre 1971 n. 1086 Sito esterno, e alla verifica di completezza degli atti progettuali di cui al precedente articolo 38 sono delegate ai Comuni dotati di strumenti urbanistici generali approvati ai sensi del precedente articolo 10.
Conseguentemente, il deposito del progetto di cui all'art. 3 va eseguito presso gli uffici comunali competenti, secondo le vigenti norme di legge e con le modalità stabilite dal Consiglio regionale ai sensi della lettera a) del precedente articolo 6.
Per l'esercizio delle funzioni delegate a norma del presente articolo si applicano le disposizioni contenute nel Titolo III della Legge regionale 27 febbraio 1974 n. 6.
Art. 13
Decorrenza dell'esercizio delle funzioni delegate
La data di inizio per l'esercizio delle funzioni delegate a norma del precedente articolo 12 è fissata con specifici decreti del Presidente della Giunta regionale.
Titolo IV
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 14
Applicazione della presente legge alle opere in corso nelle zone già classificate sismiche
Le opere comprese nei territori dei Comuni classificati sismici anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e per le quali a tale data non sia stato ancora emesso il certificato di conformità alla normativa antisismica a norma dell'art. 28 della Legge 2 febbraio 1974 n. 64 Sito esterno, sono soggette ai controlli previsti dal precedente art. 5 che vengono effettuati con riferimento alla normativa tecnica in vigore al momento della denuncia dei lavori.
I lavori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già denunciati ma non ancora autorizzati ai sensi degli articoli 17 e 18 della Legge 2 febbriao 1974 n. 64, possono essere iniziati solo se il progetto risponde ai requisiti di completezza di cui all'art. 3 della presente legge.
Art. 15
Variante di salvaguardia allo strumento urbanistico vigente
Sulla base di eventuali situazioni di richio evidenziate da apposite indagini tecniche eseguite secondo i criteri di cui al precedente articolo 6, lett. e), i Comuni adottano varianti di salvaguardia al vigente strumento urbanistico generale e agli strumenti attuativi vigenti, al fine di renderne compatibili le previsioni con i caratteri sismici del territorio.
Le varianti di salvaguardia sono adottate entro 90 giorni dall'approvazione dell'atto consiliare previsto dal precedente articolo 6 e sono approvate con le modalità di cui all'art 21 della Legge regionale 7 dicembre 1978 n. 47 e successive modificazioni.
Ove le indagini tecniche non evidenzino la necessità di adozione di tali varianti, il Comune ne prende atto con apposita deliberazione.
Nei termini e con le modalità di cui al secondo comma, tutti i Comuni classificati sismici sono tenuti comunque ad approvare l'adeguamento alla legislazione sismica dei vigenti regolamenti edilizi e delle normative tecniche di attuazione dei vigenti strumenti urbanistici generali.
Art. 16
Adeguamento degli strumenti urbanistici adottati o in itinere dopo l'adozione della variante di salvaguardia
Dalla data di adozione della variante di salvaguardia di cui al precedente articolo 15 e fino all'emanazione, da parte del Consiglio reigonale, degli indirizzi di cui all'art. 10 della presente legge, le varianti agli strumenti urbanistici vigenti devono contenere gli elementi conoscitivi e rispettare gli indirizzi progettuali di cui alla lettera f) del precedente art. 6.
Art. 17
Disposizione transitoria per la completezza degli atti progettuali
Per ciascuna categoria di opere, fino alla definizione, con l'emanazione dell'atto regolamentare di cui al precedente articolo 6, dei corrispondenti requisiti di completezza dei progetti, si applicano le disposizioni procedurali e tecniche di cui alla Legge 2 febbraio 1974 n. 64 Sito esterno.
Dall'entrata in vigore della presente legge e sino all' approvazione della variante di salvaguardia di cui al precedente articolo 15, per i piani regolatori generali o piani di fabbricazione privi della relazione geologica prevista dall'articolo 48, punto 6, della Legge regionale 7 dicembre 1978 n 47 e successive modificazioni, la documentazione del progetto di cui all'articolo 4 va integrata con una indagine geologica estesa ad un adeguato intorno.
Art. 18
Supporto scientifico per la riduzione del rischio sismico
Per garantire un adeguato supporto tecnico - scientifico alla complessiva attività regionale per la riduzione del rischio sismico, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con organi del Consiglio nazionale delle ricerche e con strutture universitarie.
Ogggetto delle convenzioni è la consulenza altamente specializzata fornita agli organi ed agli uffici della Regione in particolare per l'attività di controllo, per i criteri di formazione degli strumenti urbanistici, nonchè per l'attività di sperimentazione e divulgazione tecnica che ne consegue.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 19 giugno 1984

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