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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 19 giugno 1984, n. 35

NORME PER LO SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER LE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO, ATTUAZIONE DELL'ART. 20 DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 1981, N. 741 Sito esterno(2)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 14 aprile 1995 n. 40

L.R. 25 novembre 2002 n. 31

Titolo II
NORME EDILIZIE ED URBANISTICHE DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO
Art. 8

(sostituiti commi 2 e 3 con tre commi, modificato comma 4,

aggiunto ultimo comma da art. 5 L.R. 14 aprile 1995 n. 40)

Interventi sul patrimonio edilizio esistente
Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente debbono tendere a conseguire un maggior grado di sicurezza alle azioni sismiche.
Il Consiglio regionale, con l'atto deliberativo di cui all'art. 6, comma 2, lett. d) detta indirizzi vincolanti per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente al fine di sviluppare una più efficace azione di riduzione del rischio sismico, nel rispetto della normativa tecnica statale e delle disposizioni contenute ai commi seguenti.
Gli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale e urbanistica, gli atti di apposizione del vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 Sito esterno e la concessione edilizia comunale che preveda interventi di recupero edilizio delle categorie A1) o A2), di cui all'art. 36 della L.R. 7 dicembre 1978 n. 47 e successive modificazioni, individuano le particolari esigenze architettoniche, ambientali ed estetiche per le quali è consentito il ricorso a tecniche di intervento anche non specificamente menzionate dalla normativa tecnica sismica, purché se ne dimostri, con adeguata documentazione, l'uguale efficacia.
I progetti edilizi relativi al rinnovo e alla sostituzione di parti strutturali, anche da attuarsi per una singola unità immobiliare, comprendono gli elementi necessari a dimostrare che non si modifica in maniera sostanziale il comportamento globale dell'edificio. Nel caso di complessi edilizi la documentazione necessaria a dimostrare che gli interventi previsti non arrecano aggravi agli edifici contigui può essere sostituita dalla documentazione inerente agli strumenti urbanistici attuativi, qualora comprenda il rilievo geometrico e strutturale del complesso.
Gli interventi edilizi che danno luogo a ricostruzione debbono essere realizzati, salvo i casi di deroga di cui al successivo articolo 9, con il rispetto delle altezze, delle distanze e delle altre norme tecniche per le nuove costruzioni previste dalle disposizioni emanate ai sensi dell'art. 3 della Legge 2 febbraio 1974 n. 64 Sito esterno.
Sono fatte salve le disposizioni vigenti per l'esecuzione di interventi su edifici monumentali e di speciale importanza storica, archeologica o artistica.
Nei Comuni classificati sismici l'individuazione delle destinazioni d'uso compatibili degli immobili, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 8 novembre 1988, n. 46, come sostituito dall'art. 16 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6, è attuata attenendosi anche ai seguenti criteri:
a) per tutti gli usi di rilevante interesse pubblico, individuati a norma dell'art. 6, comma 1, lett. b), il Comune deve verificare in via preliminare la possibilità di conferire all'immobile sufficiente sicurezza alle azioni sismiche, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e tipologiche;
b) per gli usi di rilevante interesse pubblico di importanza primaria per le necessità della protezione civile, deve essere verificata inoltre l'accessibilità anche in situazioni di emergenza.
Art. 9
Deroghe
1. Le deroghe previste dall'art. 12 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 Sito esterno possono essere richieste solamente per gli interventi edilizi nei centri storici, individuati ai sensi dell'art. 36 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni, qualora le prescrizioni del piano regolatore generale o dei piani attuativi non consentano l'osservanza delle norme tecniche.
Art. 10
Formazione dei piani regolatori generali ai fini della riduzione del rischio sismico
1. I Comuni classificati sismici, nell'ambito della formazione dei propri strumenti urbanistici, generali e attuativi, sono tenuti a valutare la compatibilità delle previsioni in essi contenute con l'obiettivo della riduzione del rischio sismico e con le esigenze di protezione civile, sulla base di analisi di pericolosità locale nonché di vulnerabilità ed esposizione urbana.
2. Nello svolgimento delle valutazioni di compatibilità di cui al comma 1, i Comuni, dopo l'approvazione della delibera di cui al precedente art. 6, comma 2, lett. e), si conformano agli indirizzi del Consiglio regionale.
Snellimento delle procedure di adeguamento
abrogato

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 36, comma 6, L.R. 25 novembre 2002, n. 31, fino all'approvazione degli atti regionali previsti dal presente comma, continua a trovare applicazione il Regolamento regionale 13 ottobre 1986, n. 33, come modificato dal Regolamento regionale 5 aprile 1995, n. 19.

Ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art. 23 L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 decorso il termine di un anno dalla data di entrata in vigore di quest'ultima (dal 14/11/2009), la presente legge è abrogata. Sono fatte salve le disposizioni transitorie di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 24 L.R. 30 ottobre 2008, n. 19.

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