Espandi Indice

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 19 giugno 1984, n. 35

NORME PER LO SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER LE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO, ATTUAZIONE DELL'ART. 20 DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 1981, N. 741 Sito esterno(2)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 14 aprile 1995 n. 40

L.R. 25 novembre 2002 n. 31

Titolo III
DELEGHE DI FUNZIONI
Deleghe ai Comuni
abrogato
Decorrenza dell'esercizio delle funzioni delegate
abrogato

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 36, comma 6, L.R. 25 novembre 2002, n. 31, fino all'approvazione degli atti regionali previsti dal presente comma, continua a trovare applicazione il Regolamento regionale 13 ottobre 1986, n. 33, come modificato dal Regolamento regionale 5 aprile 1995, n. 19.

Ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art. 23 L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 decorso il termine di un anno dalla data di entrata in vigore di quest'ultima (dal 14/11/2009), la presente legge è abrogata. Sono fatte salve le disposizioni transitorie di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 24 L.R. 30 ottobre 2008, n. 19.

Espandi Indice