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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 19 giugno 1984, n. 35

NORME PER LO SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER LE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO, ATTUAZIONE DELL'ART. 20 DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 1981, N. 741 Sito esterno(2)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 14 aprile 1995 n. 40

L.R. 25 novembre 2002 n. 31

Titolo IV
NORME TRANSITORIE E FINALI
Applicazione della presente legge alle opere in corso nelle zone già classificate sismiche
abrogato
Variante di salvaguardia allo strumento urbanistico vigente
abrogato
Adeguamento degli strumenti urbanistici adottati o in itinere dopo l'adozione della variante di salvaguardia
abrogato
Art. 17
Disposizione transitoria
1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore nel centottantesimo giorno dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione fermo restando quanto previsto dal successivo comma 3.
2. Per i piani urbanistici già adottati, nonché per i progetti presentati e le opere in corso di realizzazione alla data indicata al comma 1 trovano applicazione le disposizioni procedurali e tecniche di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 Sito esterno.
3. Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino ufficiale della Regione i Comuni classificati sismici sono tenuti ad adottare l'adeguamento, alla legislazione sismica nazionale e agli artt. 8 e 9 della presente legge, dei regolamenti edilizi e delle norme tecniche di attuazione dei vigenti strumenti urbanistici generali.
4. Dall'entrata in vigore della presente legge, per i piani regolatori generali o piani di fabbricazione privi della relazione geologica prevista dall'art. 48, punto 6, della L.R. 7 dicembre 1978 n. 47 e successive modificazioni, la documentazione del progetto di cui all'art. 3 va integrata con una indagine geologica estesa a un adeguato intorno.
Art. 18

(sostituito comma 1 da art. 9 L.R. 14 aprile 1995 n. 40)

Supporto scientifico per la riduzione del rischio sismico
Per garantire un adeguato supporto tecnico-scientifico alla complessiva attività regionale per la riduzione del rischio sismico, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con organi del Consiglio nazionale delle ricerche e con altre strutture pubbliche di ricerca.
Oggetto delle convenzioni è la consulenza altamente specializzata fornita agli organi ed agli uffici della Regione in particolare per l'attività di controllo, per i criteri di formazione degli strumenti urbanistici, nonché per l'attività di sperimentazione e divulgazione tecnica che ne consegue.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 36, comma 6, L.R. 25 novembre 2002, n. 31, fino all'approvazione degli atti regionali previsti dal presente comma, continua a trovare applicazione il Regolamento regionale 13 ottobre 1986, n. 33, come modificato dal Regolamento regionale 5 aprile 1995, n. 19.

Ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art. 23 L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 decorso il termine di un anno dalla data di entrata in vigore di quest'ultima (dal 14/11/2009), la presente legge è abrogata. Sono fatte salve le disposizioni transitorie di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 24 L.R. 30 ottobre 2008, n. 19.

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