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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 19 giugno 1984, n. 35

NORME PER LO SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER LE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO, ATTUAZIONE DELL'ART. 20 DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 1981, N. 741 Sito esterno(2)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 14 aprile 1995 n. 40

L.R. 25 novembre 2002 n. 31

INDICE

Espandere area tit1 Titolo I - NORME GENERALI
Espandere area tit2 Titolo II - NORME EDILIZIE ED URBANISTICHE DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO
Espandere area tit3 Titolo III - DELEGHE DI FUNZIONI
Espandere area tit4 Titolo IV - NORME TRANSITORIE E FINALI
Titolo I
NORME GENERALI
Art. 1

(modificato comma 1 da art. 1 L.R. 14 aprile 1995 n. 40)

Ambito di applicazione
Ai fini della prevenzione dei danni da terremoto, nei territori compresi nelle zone dichiarate sismiche ai sensi dell'art. 3 della Legge 2 febbraio 1974 n. 64 Sito esterno, si osservano le prescrizioni della presente legge, per ogni attività comportante trasformazione urbanistica e edilizia del territorio salvo i casi di opere di trascurabile importanza ai fini della pubblica incolumità, individuati ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a), della presente legge.
Nell'ambito delle medesime zone, le norme della presente legge si applicano anche agli interventi edilizi concernenti gli abitati da consolidare di cui alla Legge 9 luglio 1908 n. 445 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 2

(già sostituiti commi 1 e 2 da art. 1 L.R. 14 aprile 1995 n. 40;

poi sostituiti commi 1, 2 e 3 con due commi e aggiunto comma 2 bis

da art. 36 L.R. 25 novembre 2002 n. 31)

Procedure
Fuori dai casi di opere di trascurabile importanza, di cui all'art. 1, comma 1, i lavori delle opere edilizie ricadenti nelle zone dichiarate sismiche ad esclusione di quelle a bassa sismicità e le varianti sostanziali agli stessi, definite ai sensi dell'art. 6, secondo comma, lettera b), non possono essere iniziati senza:
a) l'autorizzazione nei casi di cui al secondo comma;
b) il deposito presso lo sportello unico per l'edilizia del progetto esecutivo e dei suoi allegati, secondo le modalità e i contenuti precisati all'art. 3, nei restanti casi.
Sono soggetti a preventiva autorizzazione per l'inizio dei lavori:
a) gli interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 380 del 2001 Sito esterno;
b) e varianti in corso d'opera alle autorizzazioni rilasciate su progetti presentati prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 40 del 1995;
c) i progetti presentati a seguito di accertamento di violazioni delle norme tecniche antisismiche.
2 bis. La preventiva autorizzazione di cui al comma secondo è rilasciata dal comune territorialmente competente, verificata la conformità delle strutture alle norme tecniche sismiche, nonché la compatibilità tra gli interventi proposti e le condizioni geomorfologiche e di stabilità del versante.
Art. 3

(già sostituiti commi 1 e 2 con quattro commi; sostituiti commi 5 e 6 e abrogato comma 4 da art. 1 L.R. 14 aprile 1995 n. 40; poi modificato

comma 3, sostituiti comma 4 e comma 8 da art. 36 L.R. 25 novembre 2002 n. 31)

Deposito del progetto
Il deposito del progetto esecutivo e degli allegati è effettuato prima dell'inizio dei lavori presso il competente Servizio provinciale difesa del suolo, che rilascia all'interessato una ricevuta da cui risulti la data e l'elenco della documentazione depositata.
Una copia della ricevuta di deposito è fatta pervenire, a cura del committente, al Sindaco del comune nel cui territorio si intende eseguire l'opera, per i provvedimenti previsti dall'art. 19 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 Sito esterno.
Il progetto esecutivo è corredato da una dichiarazione, anche ai sensi dell'art. 481 del C.P., nella quale i progettisti asseverano che:
a) abrogato
b) il progetto sia stato redatto nel rispetto delle norme tecniche di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 Sito esterno, comprensive dei decreti ministeriali emanati ai sensi degli artt. 1 e 3 di tale legge;
c) il progetto che inerisca a interventi sugli edifici esistenti sia stato redatto nel rispetto anche degli artt. 8 e 9 e degli eventuali indirizzi vincolanti emanati ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. d);
d) nel caso di intervento sugli edifici esistenti, il progetto risulti classificato di adeguamento ovvero di miglioramento in conformità a quanto disposto dalle norme tecniche di cui all'art. 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 Sito esterno;
e) gli elaborati progettuali depositati possiedano i requisiti di completezza di cui all'art. 17 della legge 2 febbraio 1974 n. 64 Sito esterno, come eventualmente specificati dal Consiglio regionale a norma dell'art. 6, comma 2, lett. c), della presente legge.
I progettisti attestano altresì la congruità tra la dichiarazione di cui al precedente comma e quella di asseverazione del progetto allegata alla denuncia di inizio attività o al permesso di costruire, qualora il progetto esecutivo sia depositato separatamente dalla documentazione richiesta per il titolo abilitativo.
A richiesta del costruttore, il deposito del progetto costituisce deposito anche ai sensi e per gli effetti della Legge 5 novembre 1971 n. 1086 Sito esterno, purché il progetto allegato alla denuncia abbia i contenuti previsti dall'articolo 4 della medesima legge.
abrogato
Copia del progetto esecutivo e degli allegati depositati, vistati dal Servizio provinciale difesa del suolo, deve essere conservata nella documentazione di cantiere a disposizione del personale incaricato della vigilanza.
Le modifiche progettuali che incidono in modo sostanziale sugli effetti delle azioni sismiche sulla struttura sono subordinate al deposito del progetto disciplinato dal presente articolo.
Documentazione del progetto
abrogato
Art. 5

(già sostituiti commi 3 e 4 e aggiunti ultimi due commi da

art. 2 L.R. 14 aprile 1995 n. 40; poi sostituiti commi 2, 3, 4 e 5

da art. 36 L.R. 25 novembre 2002 n. 31)

Modalità di controllo
I controlli per la riduzione del rischio sismico nelle costruzioni sono effettuati secondo le modalità e le procedure della presente legge.
Gli interventi relativi ai progetti depositati a norma dell'art. 2, comma primo, sono sottoposti a controllo a campione.
La Regione definisce i criteri per la individuazione del campione, dando priorità agli interventi relativi alle opere di rilevante interesse pubblico e agli interventi di particolare complessità strutturale su costruzioni esistenti, e stabilisce le modalità di esecuzione del controllo. (1)
I controlli accertano che il progetto, l'opera in corso di costruzione o l'opera ultimata siano conformi alla vigente normativa tecnica antisismica, nonché agli indirizzi e ai requisiti di cui all'art. 6.
I medesimi controlli sono effettuati dopo la comunicazione di inizio dei lavori ed entro quattro mesi dalla comunicazione della data della loro ultimazione.
Continua a trovare applicazione quanto disposto dal Titolo III della legge 2 febbraio 1974, n. 64 Sito esterno.
Art. 6

(già sostituito da art. 3 L.R. 14 aprile 1995 n. 40; poi

abrogato comma 1 da art. 36 L.R. 25 novembre 2002 n. 31)

Provvedimenti attuativi
1. abrogato
2. Il Consiglio regionale, con apposita delibera, definisce altresì:
a) le opere di trascurabile importanza ai fini della pubblica incolumità, non soggette ai procedimenti di controllo previsti dalla presente legge, ai sensi del primo comma dell'art. 1;
b) i criteri di identificazione di eventuali varianti in corso d'opera di cui all'ultimo comma dell'art. 3, in merito alla modifica sostanziale degli effetti delle azioni sismiche sulla struttura;
c) il contenuto e i requisiti di completezza degli elaborati progettuali, per ciascun tipo di intervento, di cui all'art. 2;
d) indirizzi vincolanti per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, di cui al successivo art. 8;
e) indirizzi vincolanti per la formazione dei piani territoriali e urbanistici relativi ai Comuni dichiarati sismici, al fine di farli corrispondere alle esigenze di riduzione del rischio sismico.
Art. 7
Utilizzazione degli edifici e dei manufatti
1. Il direttore dei lavori deve comunicare al Servizio provinciale difesa del suolo l'avvenuta ultimazione dell'opera. Alla comunicazione è allegata una dichiarazione con la quale il direttore dei lavori attesta, anche ai sensi dell'art. 481 del C.P., la conformità dell'opera al progetto depositato e alle norme della presente legge.
2. Per i lavori che siano stati assoggettati a controllo a norma dell'art. 5, il Servizio provinciale difesa del suolo provvede, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di ultimazione dei lavori, al rilascio del certificato previsto dall'art. 28 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 Sito esterno.
3. Ai fini del rilascio del certificato di conformità edilizia di cui all'art. 10 della L.R. 26 aprile 1990, n. 33, come modificato dall'art. 23 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6, il committente deve allegare alla domanda:
a) la dichiarazione del direttore dei lavori di cui al comma 1 ovvero il certificato di cui al precedente comma 2;
b) il certificato di collaudo delle opere nei casi previsti dalla normativa vigente.
Titolo II
NORME EDILIZIE ED URBANISTICHE DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO
Art. 8

(sostituiti commi 2 e 3 con tre commi, modificato comma 4,

aggiunto ultimo comma da art. 5 L.R. 14 aprile 1995 n. 40)

Interventi sul patrimonio edilizio esistente
Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente debbono tendere a conseguire un maggior grado di sicurezza alle azioni sismiche.
Il Consiglio regionale, con l'atto deliberativo di cui all'art. 6, comma 2, lett. d) detta indirizzi vincolanti per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente al fine di sviluppare una più efficace azione di riduzione del rischio sismico, nel rispetto della normativa tecnica statale e delle disposizioni contenute ai commi seguenti.
Gli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale e urbanistica, gli atti di apposizione del vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 Sito esterno e la concessione edilizia comunale che preveda interventi di recupero edilizio delle categorie A1) o A2), di cui all'art. 36 della L.R. 7 dicembre 1978 n. 47 e successive modificazioni, individuano le particolari esigenze architettoniche, ambientali ed estetiche per le quali è consentito il ricorso a tecniche di intervento anche non specificamente menzionate dalla normativa tecnica sismica, purché se ne dimostri, con adeguata documentazione, l'uguale efficacia.
I progetti edilizi relativi al rinnovo e alla sostituzione di parti strutturali, anche da attuarsi per una singola unità immobiliare, comprendono gli elementi necessari a dimostrare che non si modifica in maniera sostanziale il comportamento globale dell'edificio. Nel caso di complessi edilizi la documentazione necessaria a dimostrare che gli interventi previsti non arrecano aggravi agli edifici contigui può essere sostituita dalla documentazione inerente agli strumenti urbanistici attuativi, qualora comprenda il rilievo geometrico e strutturale del complesso.
Gli interventi edilizi che danno luogo a ricostruzione debbono essere realizzati, salvo i casi di deroga di cui al successivo articolo 9, con il rispetto delle altezze, delle distanze e delle altre norme tecniche per le nuove costruzioni previste dalle disposizioni emanate ai sensi dell'art. 3 della Legge 2 febbraio 1974 n. 64 Sito esterno.
Sono fatte salve le disposizioni vigenti per l'esecuzione di interventi su edifici monumentali e di speciale importanza storica, archeologica o artistica.
Nei Comuni classificati sismici l'individuazione delle destinazioni d'uso compatibili degli immobili, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 8 novembre 1988, n. 46, come sostituito dall'art. 16 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6, è attuata attenendosi anche ai seguenti criteri:
a) per tutti gli usi di rilevante interesse pubblico, individuati a norma dell'art. 6, comma 1, lett. b), il Comune deve verificare in via preliminare la possibilità di conferire all'immobile sufficiente sicurezza alle azioni sismiche, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e tipologiche;
b) per gli usi di rilevante interesse pubblico di importanza primaria per le necessità della protezione civile, deve essere verificata inoltre l'accessibilità anche in situazioni di emergenza.
Art. 9
Deroghe
1. Le deroghe previste dall'art. 12 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 Sito esterno possono essere richieste solamente per gli interventi edilizi nei centri storici, individuati ai sensi dell'art. 36 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni, qualora le prescrizioni del piano regolatore generale o dei piani attuativi non consentano l'osservanza delle norme tecniche.
Art. 10
Formazione dei piani regolatori generali ai fini della riduzione del rischio sismico
1. I Comuni classificati sismici, nell'ambito della formazione dei propri strumenti urbanistici, generali e attuativi, sono tenuti a valutare la compatibilità delle previsioni in essi contenute con l'obiettivo della riduzione del rischio sismico e con le esigenze di protezione civile, sulla base di analisi di pericolosità locale nonché di vulnerabilità ed esposizione urbana.
2. Nello svolgimento delle valutazioni di compatibilità di cui al comma 1, i Comuni, dopo l'approvazione della delibera di cui al precedente art. 6, comma 2, lett. e), si conformano agli indirizzi del Consiglio regionale.
Snellimento delle procedure di adeguamento
abrogato
Titolo III
DELEGHE DI FUNZIONI
Deleghe ai Comuni
abrogato
Decorrenza dell'esercizio delle funzioni delegate
abrogato
Titolo IV
NORME TRANSITORIE E FINALI
Applicazione della presente legge alle opere in corso nelle zone già classificate sismiche
abrogato
Variante di salvaguardia allo strumento urbanistico vigente
abrogato
Adeguamento degli strumenti urbanistici adottati o in itinere dopo l'adozione della variante di salvaguardia
abrogato
Art. 17
Disposizione transitoria
1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore nel centottantesimo giorno dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione fermo restando quanto previsto dal successivo comma 3.
2. Per i piani urbanistici già adottati, nonché per i progetti presentati e le opere in corso di realizzazione alla data indicata al comma 1 trovano applicazione le disposizioni procedurali e tecniche di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 Sito esterno.
3. Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino ufficiale della Regione i Comuni classificati sismici sono tenuti ad adottare l'adeguamento, alla legislazione sismica nazionale e agli artt. 8 e 9 della presente legge, dei regolamenti edilizi e delle norme tecniche di attuazione dei vigenti strumenti urbanistici generali.
4. Dall'entrata in vigore della presente legge, per i piani regolatori generali o piani di fabbricazione privi della relazione geologica prevista dall'art. 48, punto 6, della L.R. 7 dicembre 1978 n. 47 e successive modificazioni, la documentazione del progetto di cui all'art. 3 va integrata con una indagine geologica estesa a un adeguato intorno.
Art. 18

(sostituito comma 1 da art. 9 L.R. 14 aprile 1995 n. 40)

Supporto scientifico per la riduzione del rischio sismico
Per garantire un adeguato supporto tecnico-scientifico alla complessiva attività regionale per la riduzione del rischio sismico, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con organi del Consiglio nazionale delle ricerche e con altre strutture pubbliche di ricerca.
Oggetto delle convenzioni è la consulenza altamente specializzata fornita agli organi ed agli uffici della Regione in particolare per l'attività di controllo, per i criteri di formazione degli strumenti urbanistici, nonché per l'attività di sperimentazione e divulgazione tecnica che ne consegue.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 36, comma 6, L.R. 25 novembre 2002, n. 31, fino all'approvazione degli atti regionali previsti dal presente comma, continua a trovare applicazione il Regolamento regionale 13 ottobre 1986, n. 33, come modificato dal Regolamento regionale 5 aprile 1995, n. 19.

Ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art. 23 L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 decorso il termine di un anno dalla data di entrata in vigore di quest'ultima (dal 14/11/2009), la presente legge è abrogata. Sono fatte salve le disposizioni transitorie di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 24 L.R. 30 ottobre 2008, n. 19.

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