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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato09/01/1990
2. Testo Originale14/12/1987

Data di pubblicazione della legge modificante : 10/07/1984

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 1984, n. 37

ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 90 del 10 luglio 1984

INDICE

Art. 1 - Istituzione
Art. 2 - Funzioni
Art. 3 - Attivazione dell'intervento
Art. 4 - Procedimento
Art. 5 - Modalità dell'azione
Art. 6 - Requisiti per l'elezione
Art. 7 - Elezione
Art. 8 - Ineleggibilità e incompatibiità
Art. 9 - Durata e revoca del mandato
Art. 10 - Relazioni e pubblicità delle attività
Art. 11 - Indennità
Art. 12 - Sede, personale e strutture
Art. 13 - Difensore civico e pubblicità degli atti in materie di competenza regionale
Art. 14 - Imputazione e adempimenti di spesa
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Istituzione
E' istituito nella regione Emilia - Romagna il Difensore civico.
La presente legge ne discilplina funzioni, modalità di nomina e di azione.
Il Difensore civico svolge la propria attività in piena libertà e indipendenza. Non è sottoposto ad alcuna fomra di dipendenza gerarchica o funzionale.
Art. 2
Funzioni
Il Difensore civico interviene per la tutela del cittadino in riferimento a provvedimenti, ati, fatti, comportamenti ritardati, omessi o cumunque irregolarmente compiuti da uffici o servizi degli enti, organi o soggetti di cui ai seguenti commi.
Interviene, con le modalità di cui ai successivi articoli, presso l'Amministrazione regionale e presso gli enti, istituti, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo regionale.
Interviene presso gli Enti locali in riferimento alle funzioni delegate e ai compiti ad essi affidati dalla Regione ai sensi dell'art. 118, terzo comma, della Costituzione Sito esterno.
Può segnalare altesì le disfunzioni riscontrate che comunque possano pregiudicare il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione e l'efficiente perseguimento degli obiettivi assegnati dalle leggi.
Art. 3
Attivazione dell'intervento
Il Difensore civico interviene a richiesta di singoli cittadini, ovvero di una pluralità di essi, o anche di propria iniziativa nei casi di cui al precedente articolo. I cittadini possono richiederne l'intervento allorchè siano stati esperiti ragionevoli tentativi per rimuovere i ritardi, le irregolarità o le disfunzioni. Qualora si tratti di omissione di atti dovuti, l'istante può richiedere l'intervento del Difensore civico dopo aver invitato, da almeno trenta giorni, l'Amministrazione a provvedere.
Può intervenire su sollecitazione di formazioni sociali, al fine di rendere effettiva la garanzia dei diritti loro riconosciuti dalle leggi vigenti e per garantire altresì l'interesse ad ottener i dati e le informazioni, disponibili presso le amministrazioni vigilate o reperibili dalle stesse, che siano necessari per lo svolgimento dell'attività dei richiedenti.
Il Difensore civico verifica le motivazioni che le Amministrazioni sono tenute ad esplicitare nel caso in cui non ritengano di aderire a richieste di dati e informazioni formulate dai soggetti di cui ai commi precedenti.
Non può intervenire a richiesta di Consiglieri regionali.
Il Difensore civico non può intervenire a richiesta di soggetti legati da rapporto di impiego con le Amministrazioni di cui ai commi precedenti al fine della tutela di posizioni connesse al rapporto di lavoro.
Il reclamo al Difensore civico non esclude per i cittadini interessati la facoltà di avvalersi, anche contemporaneamente, ove ne ricorrano i presupposti, dei ricorsi amministrativi previsti dalle vigenti leggi statali o regionali, nè esclude, limita o pregiudica in alcun modo il diritto dei cittadini stessi ad adire gli organi di giustizia ordinaria e amminstrativa.
Il Difensore civico può intervenire anche in riferimento ad atti o precedimenti che per disposizione di legge non possano essere impugnati, riesaminati o riaperti o in riferimento ai quali pendano ricorsi avanti ad organi di giustizia civile o amministativa.
Non può comunque interferire con l'azione penale in corso ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, del codice di procedura penale.
Art. 4
Procedimento
Il Difensore civico ha il potere - dovere di individuare l'ufficio ed in funzionari responsabii della pratica oggetto del suo intervento e può chiedere di procedere all'esame congiunto della pratica stessa.
Il Difensore civico, per l'adempimento dei suoi compiti, può richiedere documenti e convocare funzionari, anche al fine di effettuare accertamenti presso gli uffici, senza che possa essergli opposto il segreto d' ufficio.
Le richeste di cui ai commi precedenti sono trasmesse di regola al coordinatore dei servizi o al responsabile della direzione amministrativa o dell'ufficio nell'ambito della cui responsabilità verte la questione trattata perchè provvedano nei tempi e modi concordati con il Difensore civico, che ne dà notizia ai cittadini interessati.
Il Difensore civico può altresì intervenire invitando i soggetti, pubblici e privati, comunque operanti nelle materie di competenza regionale a fornire notizie, documenti, chiarimenti.Per detti soggetti sussistono i soli obblighi già previsti dalle leggi vigenti nei confronti dell'Amministrazione regionale. Il Difensore Civico può segnalare nelle sue relazioni le eventuali mancate risposte ai propri inviti.
Art. 5
Modalità dell'azione
Il Difensore civico, in relazione ai compiti ad esso affidati dai precedenti articoli, opera segnalando agli uffici e organi competenti le disfunzioni riscontrate, sollecitando provvedimenti agli organi ed uffici competenti a provvedere, segnalando anche ai fini dell'apertura del procedimento disciplinare i soggetti che abbiano con il loro comportamento mancato al dovere d' ufficio nei confronti dei cittadini o delle formazioni sociali di cui all'art. 3.
In relazione alla gravità o rilevanza dei fatti o delle disfunzioni riscontrate, il Difensore civico informa anche la Giunta o il Consiglio regionale o gli organi di amministrazione degli enti ed organismi di cui al secondo comma dell'art. 2, oltre alle comunicazioni eventuali previste nelle norme successive.
Art. 6
Requisiti per l'elezione
Il Difensore civico è scelto tra persone in possesso di qualificate esperienze giuridico - amministrative e che abbiano i requisiti richesti per l'elezione al Consiglio regionale.
Art. 7
Elezione
L'elezione del Difensore civico è effettuata dal Consiglio regionale con voto segreto, e con le procedure previste per l'elezione del Presidente del Consiglio regionale dall'art. 12 dello Statuto della Regione Emilia - Romagna.
Art. 8
Ineleggibilità e incompatibiità
Non sono eleggibili a Difensore civico:
1) i membri del Parlamento, i Consiglieri regionali, provinciali, comunali o di circoscrizione, i membri degli organi di gestione delle Unità sanitarie locali;
2) i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali, di partiti politici e associazioni sindacali;
3) i membri del Comitato regionale di controllo e delle sue sezioni;
4) i dipendenti regionali, degli Enti locali, e degli enti di cui al secondo comma dell'art. 2, in servizio attivo;
5) i funzionari statali che operino in uffici che svolgono attività di controllo su atti od organi regionali, ed i funzionari delle Prefetture;
6) gli amministratori di enti ed imprese a parteicpazione pubblica nonchè i titolari, amministratori e dirigenti di enti e imprese vincolati con la Regione da contratti di opere o di somministrazioni ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione;
7) i consulenti tecnici, legali o amministrativi che prestino la loro opera alla Regione o agli enti di cui sopra.
L'incarico di Difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione.
Art. 9
Durata e revoca del mandato
Il Difensore civico dura in carica cinque anni e può essere rieletto per una sola volta.
Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato il Consiglio regionale è convocato per procedere alla elezione del successore; qualora il mandato stesso venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza, la nuova elezione deve essere posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale successiva alla constatazione della cessazione.
I poteri del Difensore civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore.
Il Difensore civico può essere revocato a seguito di motivata mozione di censura, per gravi motivi. La mozione deve essere approvata con la stessa maggioranza prevista per l'elezione.
Quando per il Difensore civico esista o si verifichi alcuna delle cause di ineleggibilità prevista dal precedente art. 8, il Consiglio regionale ne dichiara la decadenza, a maggioranza semplice.
Art. 10
Relazioni e pubblicità delle attività
Il Difensore civico invia entro il 31 marzo di ogni anno al Presidente del Consilgio regionale e al Presidente della Giunta regionale una dettagliata relazione sull'attività svolta, corredata da osservazioni e suggerimenti.
Il Presidente del Consiglio regionale trasmette la relazione ai Consiglieri regionali.
Il Presidente del Consiglio regionale, nel caso in cui la relazione riguardi interventi sugli enti di cui all'art. 2, invia la relazione trasmessagli anche ai rappresentanti degli enti stessi.
Nei casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione, il Difensore civico può inviare in ogni momento relazioni apposite ai Presidenti del Consiglio e della Giunta per l'esame da parte dei Consiglieri regionali, e può rendere direttamente pubblici i risultati delle proprie attività.
Il Presidente del Consiglio regionale provvede a pubblicare la relazione annuale e le altre relazioni, quali atti di rilevante importanza ai sensi degli artt. 38 e 59 dello Statuto regionale.
Art. 11
Indennità
Al Difensore civico spettano le indennità di carica e di presenza previste per i Consiglieri regionali, nonchè lo stesso trattamento di missione, qualora per i compiti del proprio ufficio debba recarsi fuori sede.
L'indennità di presenza è calcolata sulla base dell'effettiva attività giornaliera svolta con un massimo di sei presenze settimanali.
Art. 12
Sede, personale e strutture
Il Difensore civico ha sede presso la Regione Emilia - Romagna.
E' istituito il servizio del Difensore civico, per il quale il Consiglio regionale stabilisce con propria deliberazione, sentito il Difensore civico stesso, le norme relative al suo funzionamento, la dotazione organica e i criteri di assegnazione del personale.
L'assegnazione del personale al servizio è stabilita con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, d' intesa con il Difensore civico.
Il personale assegnato dipende funzionalmente dal Difensore civico.
L'arredamento, i mobili e le attrezzature sono assegnate al Difensore civico, che ne diviene consegnatario, dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.
Le spese di funzionamento sono impegnate e liquidate dall'Ufficio di presidenza del Consiglio, in conformità alle proposte del Difensore civico, secondo le norme e le procedure previste per l'amministrazione e la contabilità del Consiglio regionale.
Art. 13
Difensore civico e pubblicità degli atti in materie di competenza regionale
Il Difensore civico può richiedere e ha diritto di ottenere copia integrale dei provvedimenti dei quali si occupa dagli enti di cui all'art. 2.
I cittadini possono ottenere copia di ogni provvedimento, rivolgendosi al Difensore civico, quando la loro richiesta documentata all'organo che li ha emanati non abbia avuto esito.
Art. 14
Imputazione e adempimenti di spesa
Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte con l'iscrizione di appositi articoli nei capitoli del bilancio di previsione del Consiglio regionale

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 6 luglio 1984

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