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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 1984, n. 38

PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA QUALIFICAZIONE ED AL POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 90 del 10 luglio 1984

Art. 1
Finalità della legge
La Regione Emilia - Romagna promuove lo sviluppo della propria economia turistica quale attività idonea ad elevare il reddito e le condizioni sociali e culturali delle popolazioni residenti nelle località interessate al movimento turistico e nell'intera regione. A tale scopo attua interventi finanziari per migliorare e diversificare la struttura dell'offerta turistica al fine di adeguarla alle esigenze della domanda, incrementare la produttività e conseguentemente accrescere la sua competitività in campo nazionale ed internazionale.

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