Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 1984, n. 38

PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA QUALIFICAZIONE ED AL POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 90 del 10 luglio 1984

Art. 10
Rapporti con istituti di credito
Ai fini della concessione dei contributi di cui al primo comma - lettera b) dell'art. 8, il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a stipulare, su conforme deliberazione della Giunta regionale, apposite convenzioni con istituti di credito speciali per regolare sia la concessione dei contributi sia le modalità per la concessione e la erogazione dei mutui
Il richiedente potrà rivolgersi anche ad istituti di credito non convenzionali.

Espandi Indice