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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 1984, n. 38

PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA QUALIFICAZIONE ED AL POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 90 del 10 luglio 1984

Art. 11
Erogazione dei contributi
L'erogazione dei contributi a favore dei soggetti indicati ai punti a) e b) dell'art. 6 avviene nei modi previsti dalla Legge regionale n. 18 del 24 marzo 1975 e successive modificazioni.
I contributi a favore delle imprese private sono invece erogati sulla base del provvedimento definitivo di liquidazione e previo accertamento dell'avvenuta esecuzione dell'iniziativa con le seguenti modalità:
1) nel caso di contributi in conto ammortamento mutuo, all'istituto di credito mutuante in rate semestrali posticipate al pagamento della prima rata d' ammortamento del mutuo;
2) nel caso di contributi rateali costanti annui, direttamete al destinatario in rate annuali.
Qualora l'isituto di credito abbia già stipulato il mutuo prima del provvedimento difinitivo di liquidazione, la Regione provvederà al pagamento delle quote di contributo anche sulle rate già scadute purchè successive al provvedimento di concessione della Regione.
L'entità del contributo sarà proporzionalmente ridotta all'atto della liquidazione qualora la spesa risultante dalla documentazione presentata a consuntivo risulti inferiore alla spesa preventivata. Nel conteggio della somma da liquidare si dovrà tener conto delle variazioni verificatesi in corso d' opera nelle quantità e nei prezzi unitari delle singole voci, entro il limite massimo complessivo di spesa ammessa a contributo, a condizione che l'iniziativa conservi la propria validità turistica secondo i criteri in base ai quali è stato concesso il contributo.
Per gli interventi di particolare rilevanza ed a richiesta del soggetto destinatario del contributo la Regione può adottare provvedimenti di liquidazione parziali relativi ad uno stralcio di lavori, previo accertamento dell'entità delle opere realizzate da parte degli uffici competenti e della presentazione da parte dell'interessato della documentazione richiesta inerente lo stralcio, compresi l'atto di vincolo di destinazione ed il contratto di mutuo, ove occorre, per l'importo relativo ai lavori eseguiti.
Resta inteso che qualora l'iniziativa non sia completa così come risulta nell'atto di concessione, il contributo viene revocato e le eventuali rate di contributo già corrisposte debbono essere restituite.

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