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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 1984, n. 38

PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA QUALIFICAZIONE ED AL POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 90 del 10 luglio 1984

Art. 12
Revoca del contributo
Il contributo regionale è revocato qualora:
a) le opere non siano iniziate entro 12 mesi dalla data di esecutività dell'atto di concessione del contributo;
b) le opere non siano ultimate entro i termini stabiliti nell'atto di concessione del contributo ed eventuale proroga;
c) l'opera venga realizzata solo in parte, oppure risulti sostanzialmente difforme da quella preventivata e le varianti siano tali da classificare l'intervento non più di ristrutturazione, ma di manutenzione;
d) nel corso della realizzazione delle opere il beneficiaro del contributo non abbia osservato il rispetto delle vigenti norme urbanistiche e edilizie;
e) siano state accertate irregolarità nella contabilizzazione della spesa.
Può essere revocato, inoltre, qualora il beneficiario non fornisca gli atti necessari al completamento della documentazione per l'adozione del provvedimento definitivo di liquidazione entro 180 giorni dall'accertamento dell'avvenuta esecuzione dei lavori.
La revoca comporta il recupero della somma eventualmente erogata, secondo le procedure previste dal RD 14 aprile 1910, n. 639.

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