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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 1984, n. 38

PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA QUALIFICAZIONE ED AL POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 90 del 10 luglio 1984

Art. 13
Vincolo di destinazione sulle opere degli operatori privati
Gli immobili e attrezzature di operatori privati che abbiano beneficiato di contributi regionali della presente legge, sono vincolati alla destinazione d' uso indicata nel provvedimento di concessione per un periodo di 10 anni a partire dall'inizio pagamento delle rate del contributo.Tale vincolo rende obbligatori il mantenimento della destinazione d' uso in atto al momento dell'assegnazione dei contributi nonchè la piena funzionalità dell'azienda.
L'erogazione del contributo è subordinata alla trascrizione del vincolo previsto dal comma precedente da farsi a cura e spese del beneficiario presso la Conservatoria dei registri immobiliari. Il vincolo ha effetto anche nei confronti degli eventuali acquirenti degli immobili.
Il vincolo di destinazione può essere sostituito da apposita dichiarazione di impegno a mantenere inalterata la destinazione degli immobili accompagnata da fidejussione di un istituto di credito o ente assicurativo a garanzia della restituzione dei contributi percepiti nel caso di modifica di destinazione dell'immobile. Tutti gli atti riguardanti immobili che non siano di proprietà del beneficiario del contributo richiedono l'assenso del proprietario.
L'eventuale cancellazione anticipata del vincolo di destinazione è autorizzata dalla Giunta regionale nel caso venga comprovata la non convenienza economico - produttiva dell'opera e comporta l'obbligo della restituzione delle rate di contributo rivalutate in base agli indici ISTAT di cui alla Legge 27 luglio 1978 n. 392 Sito esterno e l'estinzione del mutuo.

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