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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 1984, n. 38

PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA QUALIFICAZIONE ED AL POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 90 del 10 luglio 1984

Art. 15
Fondi statali
L'impiego dei contributi statali assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 13, primo comma, della Legge 17 maggio 1983 n. 217 Sito esterno, è finalizzato:
- agli interventi riguardanti servizi non ricettivi a supporto dell'attività turistica localizzati nelle zone ad economia turistica della costa, dell'alto crinale appenninico e termale nonchè nelle zone limitrofe precedenti, a condizione che svolgano una funzione di supporto all'economia turistica;
- agli interventi riguardanti strutture ricettive esistenti localizzati nelle zone montane, nei centri termali, nelle zone di turismo marino e nei centri urbani interessati ad attività congressuali e fieristiche nonchè in altre zone di interesse turistico;
- agli interventi riguardanti la costruzione di nuove strutture ricettive sia alberghiere che extralberghiere localizzati nele sole zone turistiche dell'alto crinale appenninico e nelle zone costiere del ferrarese.
Detti contributi hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli previsti al titolo primo della presente legge e, fermo restando quando disposto al precedente art. 14, si concedono agli stessi soggetti elencati all'art. 6 allo scopo di:
- realizzare opere non finanziate con fondi regionali;
- integrare il contributo regionale su importi di lavori distinti.

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