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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 luglio 1984, n. 38

PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA QUALIFICAZIONE ED AL POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 90 del 10 luglio 1984

Art. 16
Contributi a privati
Sui fondi di cui al precedente articolo si possono concedere ai soggetti di cui al punto c) dell'art. 6 contributi in conto capitale nella misura massima del 40% dell'importo ammissibile.
L'importo minimo e massimo da ammettere a contributo è fissato rispettivamente in Lire 50 milioni e 1.000 milioni per gli interventi da farsi nelle zone montane ed in Lire 100 milioni e 1.000 milioni per gli interventi da farsi nelle altre zone.
I contributi saranno erogati sulla base del provvedimento di liquidazione della spesa, previo accertamento della avvenuta realizzazione delle opere e dell'avvenuta fornitura od acquisto.
Possono essere concessi acconti sulla base di stati d' avanzamento vistati dai Comuni in cui viene realizzata l'iniziativa.

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