LEGGE REGIONALE 06 luglio 1984, n. 38
PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA QUALIFICAZIONE ED AL POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 90 del 10 luglio 1984
Art. 17
Norma transitoria
Sono abrogate la Legge 14 marzo 1975 n. 16 e successive modificazioni e la Legge 8 luglio 1976 n. 26 e successive modificazioni.
I procedimenti istruttori per la concessione e la liquidazione dei contibuti riguardanti domande che sono state presentate pirma dell'entrata in vigore della presente legge o in esecuzione di programmi antecendeti ad essa, devono essere conformi alle norme vigenti alla data della presentazione della domanda.